PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
SOCIETA’
AMMENDA € 800,00
POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato sul terreno di gioco tre bottigliette d’acqua semipiene, senza
conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29
C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’11° minuto e al 24° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco due bottigliette d’acqua piene, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29
C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 26 OTTOBRE 2023
FRANZESE ROBERTO (PICERNO)
A) per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del componente della panchina avversaria Sig. CILENTO ALESSANDRO in quanto, con atteggiamento aggressivo rivolgeva (in modo reciproco) nei suoi confronti frasi offensive;
B) per avere, alla notifica del provvedimento di espulsione, mentre transitava davanti alla panchina della Squadra avversaria, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari, in quanto si avvicinava a quest’ultimi pronunciando nei loro confronti frasi minacciose.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere (r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23 OTTOBRE 2023 ED € 500,00 DI AMMENDA
CARLI MARCELLO (BENEVENTO)
per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto entrava sul terreno di gioco per dissentire nei confronti di una loro decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23 OTTOBRE 2023
CILENTO ALESSANDRO (BENEVENTO)
per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del componente della panchina avversaria Sig. FRANZESE ROBERTO in quanto, con atteggiamento aggressivo, rivolgeva (in modo reciproco) nei suoi confronti frasi offensive.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
D’ALTERIO SALVATORE (SORRENTO)
per avere, al 4° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina protestando nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
MOLTENI ANDREA (BENEVENTO)
per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto entrava intenzionalmente sul terreno di gioco per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (III INFR)
MAROTTA ALESSANDRO (BENEVENTO)
A) per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con una gomitata al volto, senza conseguenze;
B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, mentre abbandonava il terreno di gioco all’ingresso del tunnel che conduce agli spogliatoi, pronunciava frasi offensive al loro indirizzo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, il tipo di colpo inferto e la zona del corpo dell’avversario attinta (r. arbitrale, r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
HADZIOSMANOVIC CRISTIAN (POTENZA)
perché in reazione ad insulti ricevuti da un calciatore avversario lo attingeva con uno sputo al petto.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (II INFR)
PACCIARDI FEDERICO (ACR MESSINA)
per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
SILVESTRI TOMMASO (CATANIA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SCHIATTARELLA PASQUALE (POTENZA)
per avere tenuto un comportamento antisportivo in quanto lanciava una borraccia sul terreno di gioco provocando l’interruzione dello stesso (calc. di riserva).
FRANCO DANIELE (TURRIS)
per avere proferito frasi offensive nei confronti di un avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
MATERA ANTONIO (TURRIS)















