AMMENDA € 2.000,00
ACR MESSINA per avere la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, durante l’intervallo e dal 20° minuto al 22° minuto del secondo tempo, intonato cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale e del quale farebbe, comunque, difetto il requisito della dimensione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.500,00
CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, fra il 78° ed il 92°della gara, quattro fumogeni nel recinto di gioco e due fumogeni sul terreno di gioco il secondo dei quali nell’area di rigore occupata dal portiere della loro Squadra, così determinando la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa 30 secondi per consentire ai Vigili del Fuoco la relativa rimozione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la sospensione della gara per il ripristino delle condizioni di sicurezza, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
TARANTO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, al 22° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di gioco, al 50° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena e un bicchiere di plastica contenente birra sul terreno di gioco e, al termine della gara, una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. nell’avere danneggiato un pannello di materiale plastico delle dimensioni di cm 40×70 circa e una spalliera di un seggiolino posizionati nel Settore loro riservato;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Ospiti, intonato al 3° minuto del primo tempo, per tre volte, e al 95° minuto della gara, per sei volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25 e 26, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società disputata la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 900,00
MONOPOLI
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, al 44° minuto del primo tempo, due bottigliette semipiene, quattro bicchieri semipieni e un petardo di elevata potenza nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. nell’aver lanciato, al 50° minuto del secondo tempo, una bottiglia in plastica da ½ litro semipiena, senza conseguenze;
B) per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari, al 10° minuto del secondo tempo per tre volte e all’11° minuto del secondo tempo per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, considerato che la società disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
CROTONE per avere, circa l’80% dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, al 49° minuto del primo tempo, intonato cori oltraggiosi e incitanti alla violenza nei confronti dei tifosi avversari.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 100,00
BRINDISI per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari, dal 10° all’ 11° minuto del primo tempo per cinque volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DANUCCI CIRO (BRINDISI)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, al triplice fischio, entrava sul terreno di gioco e, avvicinatosi all’Arbitro, pronunciava una frase irrispettosa nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
ALBERTINI ALESSANDRO (BRINDISI)
VASSALLO FRANCESCO (MONOPOLI)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
SCAFETTA FRANCESCO PAOLO (ACR MESSINA)
CANCELLOTTI TOMMASO (AVELLINO)
LADINETTI RICCARDO (CATANIA)
CALVANO SIMONE (TARANTO)
ENRICI PATRICK (TARANTO)
ACCARDI ANDREA (VIRTUS FRANCAVILLA)














