In merito alle gare della 33^ giornata, il Giudice sportivo ha adottato le seguenti deliberazioni:
GARA AUDACE CERIGNOLA – POTENZA DEL 24 MARZO 2024
Il Giudice Sportivo, lette le relazioni redatte dal Commissario di Campo e dal componente della Procura Federale nonché il chiarimento trasmesso dal Direttore di Gara concernenti la gara Audace Cerignola – Potenza del 24 Marzo 2024, riservato ogni provvedimento in ordine al comportamento tenuto dai tesserati, invita la Procura Federale a svolgere tutti i più opportuni accertamenti, da espletare nel più breve tempo possibile, per la puntuale ricostruzione di quanto accaduto fra i tesserati delle due squadre al termine del primo tempo.
AMMENDA € 3.500,00 DI CUI EURO 2.500,00 PER LE CONDOTTE SUB A) E B) E EURO 1.000,00 PER LA CONDOTTA SUB C)
ACR MESSINA
A) per avere, la quasi totalità (80%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva, intonato per due minuti consecutivi, al 48° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, all’11° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua da ½ litro semipiena e, al termine della gara, mentre l’Arbitro rientrava negli spogliatoi, un accendino sul recinto di gioco, senza conseguenze;
C) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 2 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Ritenuta la continuazione fra le condotte sub A) e B), misura della sanzione complessiva in cumulo, in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate la particolare odiosità delle condotte sub A) e le modalità complessive dei fatti, tenuto conto dei precedenti specifici a carico della società sanzionata per la condotta sub C) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 3.000,00
TARANTO
A) per avere, la totalità (100%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato, prima dell’inizio della gara, per sei volte e, al 31° minuto del primo tempo, per cinque volte, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere: 1. lanciato, durante la gara, undici fumogeni sul terreno di gioco determinando in una occasione, con tale condotta, una breve sospensione della gara da parte dell’Arbitro; 2. lanciato, alla fine del primo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena, senza conseguenze.
C) per avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate la particolare odiosità delle condotte sub A), la intrinseca pericolosità delle condotte poste in essere sub B) e le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S., (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 2.000,00
BRINDISI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, durante la gara, due petardi nel recinto di gioco e dodici fumogeni sul terreno di gioco così determinando la sospensione della gara da parte dell’Arbitro circa una decina di volte per consentire la relativa rimozione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa le molteplici sospensioni della gara per il ripristino delle condizioni di sicurezza (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al termine della gara, lanciato sul terreno di gioco quattro fumogeni e tre petardi di elevata intensità, all’indirizzo dei calciatori della propria Squadra che si erano recati sotto la Curva per il consueto saluto finale.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che i lanci sono avvenuti all’indirizzo dei calciatori della propria Squadra, ritenuto che gli stessi sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 11 APRILE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA
GRECO VINCENZO (PICERNO)
A) per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si avvicinava a quest’ultimo pronunciando una frase irriguardosa al suo indirizzo, per contestarne l’operato, venendo espulso;
B) per avere, al termine della gara, nello spazio antistante la sala stampa, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto proferiva al suo indirizzo una frase offensiva.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta ed il ruolo dirigenziale apicale ricoperto dal GRECO (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 APRILE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA
PATTI MATTEO (LATINA)
per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, entrava sul terreno di gioco e lo minacciava con gesti e parole. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 APRILE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA
ALIANO ANTHONY HERNEST (MONTEROSI TUSCIA)
per avere, al 43° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
EUSEPI UMBERTO (MONTEROSI TUSCIA)
per avere, al 31° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto con l’avversario con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
FRISENNA GIULIO (ACR MESSINA)
MANETTA MARCO (ACR MESSINA)
MADDALONI ROSARIODAMIANO (POTENZA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
BUGLIO DAVIDE (JUVE STABIA)
BIZZOTTO NICOLA (MONOPOLI)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
VERDE FRANCESCO (MONTEROSI TUSCIA)
CADILI ANDREA (PICERNO)
NOVELLA MATTIA (PICERNO)
LAARIBI MOHAMED (VIRTUS FRANCAVILLA)













