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Zaccaria fermato per due giornate, stangata disciplinare in Eccellenza

Calciatore “non valido” ma risultato salvo: il Novoli vince anche in tribunale

Respinto il ricorso dell’Atletico Racale: il tesseramento di Sosa dichiarato invalido solo “ex nunc”. Nessuna responsabilità per il Novoli, confermato il 3-1 maturato sul campo

Una vicenda complessa, al confine tra diritto sportivo e interpretazione normativa, scuote il campionato di Eccellenza pugliese – Trofeo “Antenna Sud” 2025/2026. Al centro del contenzioso la gara del 1 febbraio 2026 tra ASD Atletico Racale e ASD Novoli Calcio 1942, conclusa con la vittoria degli ospiti per 3-1.

Il Racale ha presentato ricorso sostenendo l’irregolare utilizzo del calciatore Sosa Santiago Nicolas, schierato dal Novoli nonostante – secondo la tesi dei ricorrenti – un tesseramento viziato da una precedente procedura di svincolo nulla.


La contestazione del Racale

Secondo la società ricorrente, lo svincolo del giocatore dalla precedente squadra (ASD Soccer Massafra 1963) sarebbe stato invalido perché firmato dal presidente del club in un periodo di inibizione disciplinare.

Da qui la richiesta:

  • annullamento del risultato;
  • vittoria a tavolino;
  • riconoscimento dell’irregolarità del calciatore.

Il passaggio al Tribunale Federale

La questione è stata ritenuta preliminare e decisiva, tanto da essere rimessa al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, che ha stabilito:

il tesseramento di Sosa con il Novoli è non valido, in quanto fondato su uno svincolo precedente nullo.

Una decisione che, però, non ha prodotto gli effetti sperati dal Racale.


Il nodo giuridico: effetti “ex nunc”

Il punto centrale della decisione del Giudice Sportivo riguarda il momento in cui questa invalidità produce effetti.

Secondo quanto stabilito:

  • la non validità del tesseramento non ha effetto retroattivo;
  • produce effetti solo dal momento della decisione.

In base all’art. 42 delle NOIF, infatti, il tesseramento dichiarato invalido perde efficacia solo dal quinto giorno successivo alla comunicazione del provvedimento.

In altre parole, al momento della gara il calciatore risultava regolarmente tesserato e quindi utilizzabile.


Nessuna colpa del Novoli

Altro elemento decisivo è l’assenza di responsabilità della società Novoli.

Il club:

  • ha verificato lo svincolo attraverso un Comunicato Ufficiale;
  • ha agito sulla base di un atto formalmente valido;
  • non ha avuto alcun ruolo nella nullità originaria dello svincolo.

Il Giudice richiama il principio del legittimo affidamento: una società non può essere penalizzata se ha fatto affidamento su atti ufficiali della Federazione.

Senza responsabilità diretta, dunque, non può essere applicata la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.


La decisione

Alla luce di queste valutazioni, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia ha deliberato:

  • rigetto del ricorso dell’Atletico Racale;
  • conferma del risultato di 3-1 per il Novoli;
  • nessun addebito della tassa reclamo al Racale, considerata la particolarità del caso.

Prossimi sviluppi

La vicenda non chiude del tutto il capitolo legato al calciatore Sosa. Un ulteriore ricorso, relativo alla gara tra Soccer Massafra 1963 e Brilla Campi, sarà discusso il 12 maggio 2026.


Analisi

Il caso rappresenta un precedente significativo nel diritto sportivo dilettantistico. La decisione distingue tra invalidità del tesseramento e irregolarità nella partecipazione alla gara, ribadendo che la sanzione della perdita della partita può essere applicata solo in presenza di una responsabilità accertata.

Una pronuncia che tutela la certezza dei risultati maturati sul campo e limita gli effetti retroattivi delle decisioni federali, evitando ripercussioni potenzialmente destabilizzanti sull’intero campionato.

Tags: gs
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