Nella seduta del 17 novembre 2025, la Corte Sportiva di Appello Territoriale della Puglia — presieduta dall’Avv. Ilaria Tornesello, anche in qualità di relatore, con la partecipazione dell’Avv. Alessandro Amato, dell’Avv. Antonio Contaldi, del rappresentante AIA Mauro Zito e del segretario Giuseppe Sforza — ha emesso un provvedimento rilevante per la Coppa Italia Eccellenza 2025/26.
La decisione riguarda il reclamo presentato dalla società S.S. Taranto 2025 SSD ARL contro il Comunicato Ufficiale n. 103 del 6 novembre 2025, con cui il Giudice Sportivo Territoriale aveva inflitto tre giornate di squalifica al calciatore Nicola Russo. La sanzione era stata motivata dal comportamento del giocatore che, al termine della gara contro l’Atletico Acquaviva, avrebbe rivolto frasi “gravemente irriguardose ed ingiuriose” nei confronti del Commissario di gara, con atteggiamento definito aggressivo e intimidatorio.
La posizione della società ricorrente
Nel reclamo, presentato il 10 novembre e preceduto da preannuncio del 7 novembre, la società tarantina aveva contestato la ricostruzione degli eventi, sostenendo l’esistenza di una “discrepanza” tra quanto riportato negli atti ufficiali e quanto riferito dal proprio tesserato. Secondo la versione fornita dalla S.S. Taranto, Nicola Russo si sarebbe limitato a un’espressione di disappunto, priva di caratteri offensivi, espressa in un momento di forte concitazione sportiva. Per questo, il club riteneva la sanzione eccessiva e sproporzionata.
Alla riunione del 17 novembre, tuttavia, nessun rappresentante della società è comparso per sostenere il ricorso.
La valutazione della Corte
La Corte Sportiva di Appello Territoriale ha dichiarato il reclamo inammissibile, non entrando quindi nel merito delle contestazioni relative al comportamento del calciatore. La decisione poggia su una violazione procedurale: il preannuncio e il successivo reclamo sono stati depositati oltre i termini stabiliti dal Comunicato Ufficiale n. 47/A, che disciplina l’abbreviazione dei tempi nei procedimenti relativi alla Coppa Italia nelle fasi regionali.
Secondo il regolamento richiamato, il preannuncio di reclamo deve essere trasmesso entro le ore 24:00 del giorno stesso della pubblicazione della decisione impugnata, mentre il deposito del ricorso deve avvenire entro le 24 ore successive. La Corte ha accertato che tali termini non sono stati rispettati dalla società ricorrente, rendendo quindi il procedimento improcedibile.
La decisione finale
Con provvedimento depositato il 18 novembre 2025, la Corte ha così deliberato:
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dichiarare inammissibile il reclamo presentato dalla S.S. Taranto 2025 SSD ARL;
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addebitare la tassa reclamo alla società istante.
La squalifica di tre giornate inflitta al calciatore Nicola Russo resta dunque pienamente confermata, così come la valutazione originaria del Giudice Sportivo Territoriale.
La decisione si inserisce nel rigoroso quadro applicativo delle norme procedurali che regolano i ricorsi in ambito sportivo, ribadendo l’importanza del rispetto dei termini, soprattutto nelle competizioni a calendario compresso come la Coppa Italia regionale.














