Nel corso dell’anno 2014, a seguito di un preciso intervento della FIGC, fu abolito il diritto di compartecipazione ovvero di comproprietà fra due club, che fino ad allora aveva fortemente caratterizzato il calciomercato italiano. Quest’istituto, che si configurava come una via di mezzo fra il prestito e la definitiva cessione, permetteva a due diverse società, da un lato, di beneficiare su un piano finanziario degli effetti collegati alla titolarità del contratto, in base al quale un giocatore poteva formalmente essere di proprietà di due società, dall’altra di ridurre i rischi di errati investimenti. Conseguentemente all’abolizione di quest’istituto, i club italiani hanno pensato di fare ricorso ad un nuovo stratagemma fiscale ovvero ai contratti con diritto di recompra, formalmente legali se non utilizzati con l’intento di far risultare consistenti plusvalenze, nonostante le perdite in bilancio, ciò al fine di rispettare i parametri del fair play finanziario.
Ma cerchiamo di capire meglio come funzione il nuovo diritto di recompra nel calcio-mercato, istituzionalizzato dal 1° giugno 2018 all’interno del nostro ordinamento calcistico. In sostanza facendo ricorso a questo istituto di derivazione spagnola, la società che cede il diritto alle prestazioni sportive di un calciatore professionista si riserva l’opzione di riacquistarlo, decorso un certo arco temporale, ad un corrispettivo già prestabilito. Il nuovo comma 4 dell’art. 102 delle Norme Organizzative Interne Federali (NOIF) ha però rivoluzionato le regole iniziali, soprattutto con riguardo agli effetti contabili, imponendo al cedente, cioè al club che vende, di esercitare o rinunciare all’opzione ad una determinata data (primo giorno della sessione estiva di trasferimenti della seconda stagione sportiva successiva a quella nel corso della quale è avvenuta la cessione definitiva); solo in questo momento, sempre che la facoltà di riacquisto non venga esercitata, la società cedente può rilevare la plusvalenza o la minusvalenza realizzata, così come la società cessionaria può procedere all’iscrizione del diritto acquisito, con conseguenti risvolti sul piano fiscale e contabile.
Per rendere meglio l’idea, si può fare un esempio molto semplice: una squadra vende un giocatore, magari proveniente dal proprio settore giovanile e giudicato non ancora maturo per essere portato alla ribalta nella squadra principale, ma con la possibilità di essere impiegato con maggiore continuità in un altro club; contestualmente viene fissato un termine entro il quale lo stesso club possa eventualmente riacquistarlo ad un prezzo prestabilito; la squadra che acquista può utilizzare così una giovane “promessa” con la prospettiva di contabilizzare una plusvalenza dal momento in cui il club cedente eserciti l’opzione di riacquisto oppure che la proposta sia formulata da una terza squadra, il tutto ad un prezzo superiore rispetto a quello iniziale. Alla fine chi ci guadagna? In realtà sia chi compra sia chi vende. Il club cedente iscrive in bilancio la vendita per l’intero importo, di fatto superiore al valore effettivo del giocatore, in quanto giovane e con poca esperienza. Il club che lo rivende, considerato il tempo di utilizzo ed avendone ammortizzato il costo, nel frattempo iscrive in bilancio una plusvalenza di importo pari alla differenza tra il prezzo pagato e quello stabilito per la vendita. Per essere ancora più chiari è sufficiente fare riferimento al primo caso di recompra in Italia risalente al 2014, che ha riguardato la compravendita di Alvaro Morata, ceduto dal “Real Madrid Club de Fútbol” alla “Juventus Football Club” per 20 milioni di euro con diritto di riacquisto due anni dopo, fissato al prezzo di 30 milioni di euro.
In sostanza il Real Madrid disponeva di un giovane promettente ma non ancora sufficientemente maturo sul piano tecnico-tattico, ciò nonostante la Juventus, alla ricerca di un attaccante, si interessò a Morata nell’interesse della squadra … o per una strategia di mercato !!! Fu così che Morata venne ceduto per 20 milioni di euro e fissato il diritto di recompra a due anni dopo, al prezzo di 30 milioni di euro. In questo modo i vantaggi furono tre: l’acquisto di Morata consentiva di iscrive subito in bilancio una plusvalenza di 20 milioni di euro; in occasione del riacquisto il Real Madrid, considerato il valore raggiunto ben superiore ai 30 milioni pattuiti, posto che 30 meno 20 fa 10, alla fine lo paga 10 milioni di euro; la Juventus, nel frattempo, oltre ad aver fruito per due stagioni delle prestazioni dell’attaccante ha pure iscritto in bilancio una plusvalenza per 10 milioni di euro. Adesso però il Presidente della F.I.G.C. Gravina, soprattutto per evitare l’utilizzo di questo strumento per mere finalità di equilibrio finanziario, ha fatto in modo che venisse modificato il comma 4 dell’art. 102 del NOIF con l’introduzione di tre importanti novità: la modifica dei termini per l’esercizio o l’abbandono del diritto di opzione; l’eliminazione della facoltà per la società cessionaria di poter cedere, temporaneamente o definitivamente, il contratto del calciatore ad una terza società, seppur tramite il consenso del calciatore e della società titolare del diritto di opzione; la decorrenza degli effetti contabili delle eventuali plusvalenze/minusvalenze dal momento dell’esercizio o della rinuncia del diritto di opzione. E’ evidente che lo scopo di quest’istituto è quello di consentire alle società calcistiche, interessate alla crescita di giovani promesse, di cedere tramite uno specifico contratto, il diritto allo sfruttamento delle prestazioni sportive di questi ad altra società, stabilendo sin dal momento della cessione, una opzione per il futuro riacquisto del giocatore ad un prezzo pattuito (solitamente superiore al valore di vendita iniziale).
Essendo evidenti i vantaggi fiscali di questa formula contrattuale, è verosimile prevedere come nel prossimo futuro quest’istituto si diffonderà anche negli altri Paesi, pertanto sarà oggetto di più precisa regolamentazione. Spesso sento parlare di squadre virtuose che hanno saputo far quadrare i conti, ma la realtà è un’altra, ormai anche nel calcio si applica la finanza creativa. Se ben si osserva, le plusvalenze vengono realizzate per lo più con la compravendita di giocatori tra squadre italiane; se venissero esaminate le voci di bilancio in forma consolidata dei club della serie A le plusvalenze, in quanto “infragruppo”, andrebbero eliminate, a meno che quelle stesse cessioni non vengano realizzate nei confronti di club stranieri, circostanza questa piuttosto rara. Pertanto le perdite effettive nel sistema finanziario del calcio sono in realtà molto più alte di quelle che si leggono dai bilanci, che andrebbero rilevate attraverso la somma algebrica tra la perdita netta e le plusvalenze (a questo punto con segno negativo). Il risultato è che potremmo essere di fronte ad un bilancio annacquato, poiché molte società di calcio per far fronte alle perdite, che diversamente emergerebbero dal bilancio, vendono i propri calciatori a prezzi decisamente gonfiati, il cui pagamento avviene spesso non con denaro liquido, ma con la contro-cessione di altri giocatori, come appunto nel caso del “recompra”.
In questo modo le plusvalenze coprono le perdite e gonfiano i costi nei bilanci, che vengono ammortizzati in più anni. Che siano plusvalenze fittizie ???!!!! Che bisogna fare per iscriversi ad un campionato !!!
Antonella Fadi














