Tra i provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo relativi alle gare di Coppa Italia di Eccellenza disputate il 17 settembre, figura anche il Taranto 2025 SSD ARL. Il direttore sportivo rossoblù Francesco Montervino è stato infatti inibito fino al 5 ottobre 2026.
Nessuna squalifica è stata invece comminata ai calciatori del Taranto. Per Antonio Guastamacchia e Andrea Saraniti è scattata la prima ammonizione con diffida, nell’ambito dei provvedimenti relativi ai calciatori non espulsi.
Il provvedimento nei confronti di Montervino rientra nella lista delle sanzioni adottate dal Giudice Sportivo a seguito delle gare del 17 settembre.
UNIONE CALCIO-VIGOR TRANI, RESPINTO IL RICORSO
La decisione più articolata riguarda però la gara tra Unione Calcio e Vigor Trani, terminata sul campo con il risultato di 2-2.
L’Unione Calcio aveva presentato un ricorso contestando la posizione del calciatore Gian Marco Neri, nato il 4 dicembre 2002, schierato dalla Vigor Trani. Secondo la società ricorrente, il giocatore non avrebbe ancora scontato una giornata di squalifica comminatagli nel 2024, quando era tesserato per la Vis Pesaro, società militante in Serie C.
L’Unione Calcio, ricostruendo i successivi trasferimenti del calciatore, aveva sostenuto che la squalifica non fosse stata regolarmente scontata e aveva chiesto che la gara venisse assegnata a proprio favore.
La Vigor Trani ha invece presentato le proprie controdeduzioni, depositando lo storico del tesseramento e la distinta della gara di Serie D del 22 febbraio 2026, disputata dalla Nuova Sondrio contro il Pavia. Secondo la società, proprio in quell’occasione Neri avrebbe scontato la giornata di squalifica, non essendo stato inserito nella distinta della partita.
LA RICOSTRUZIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo ha ricostruito la posizione del calciatore partendo dalla squalifica di una giornata inflitta a Neri durante una gara di Coppa Italia di Serie C del 12 agosto 2024, quando il giocatore era tesserato per la Vis Pesaro.
Successivamente Neri si è svincolato dalla società marchigiana e, secondo le risultanze dell’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Puglia, è stato tesserato il 31 ottobre 2025 dall’ASD Fratres Perignano, formazione partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Toscana.
Il successivo trasferimento è avvenuto il 20 febbraio 2026, quando il calciatore è stato tesserato dalla Nuova Sondrio Calcio, società impegnata nel campionato di Serie D.
Il nodo della controversia è stato affrontato dal Giudice Sportivo attraverso l’articolo 21 del Codice di Giustizia Sportiva, relativo all’esecuzione delle squalifiche.
La norma stabilisce, in particolare, che il calciatore sanzionato debba scontare la squalifica nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava al momento dell’infrazione, mentre le sanzioni non scontate nella stagione in cui sono state inflitte devono essere scontate nelle stagioni successive.
La stessa disposizione disciplina inoltre il caso del cambio di società o di categoria, prevedendo che la squalifica residua venga scontata nelle gare ufficiali della prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza.
IL PRINCIPIO DI OMOGENEITÀ
Nel motivare la propria decisione, il Giudice Sportivo ha richiamato anche il consolidato orientamento della giurisprudenza sportiva in materia di esecuzione delle squalifiche.
In particolare, viene richiamato il principio di omogeneità delle competizioni, secondo il quale la sanzione deve essere scontata, per quanto possibile, nell’ambito della stessa tipologia di competizione.
Viene inoltre richiamato il principio della perpetuatio sanzionatoria, in base al quale la squalifica continua a produrre i propri effetti anche nel caso in cui intervengano successivamente cambiamenti nello status del calciatore, come il cambio di società, disciplina o categoria.
Il Giudice Sportivo ha sottolineato che il principio di afflittività della sanzione assume carattere sussidiario rispetto a quello di omogeneità, salvo i casi nei quali quest’ultimo sia oggettivamente o soggettivamente impossibile da applicare.
NERI AVREBBE DOVUTO SCONTARE LA SQUALIFICA A PERIGNANO
Applicando questi principi al caso specifico, il Giudice Sportivo ha rilevato che, dopo il trasferimento dalla Vis Pesaro, Neri avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima gara ufficiale della nuova società, ovvero l’ASD Fratres Perignano, che militava in Eccellenza.
La Vigor Trani ha tuttavia sostenuto che il calciatore avesse scontato la squalifica successivamente, nella prima gara di campionato disputata dalla Nuova Sondrio, il 22 febbraio 2026 contro il Pavia.
Dalla distinta prodotta agli atti è emerso che Neri non era stato schierato in quella partita, circostanza che ha consentito al Giudice Sportivo di ritenere effettivamente scontata la sanzione.
Di conseguenza, alla data della gara tra Unione Calcio e Vigor Trani, il calciatore risultava in posizione regolare.
RICORSO RESPINTO, CONFERMATO IL 2-2
Alla luce degli elementi acquisiti, il Giudice Sportivo ha quindi respinto il ricorso presentato dall’Unione Calcio, disponendo l’addebito della relativa tassa sul conto della società ricorrente.
È stato conseguentemente confermato il risultato di 2-2 maturato sul campo.
La vicenda, tuttavia, non si chiude completamente.
GLI ATTI ALLA PROCURA FEDERALE
Lo stesso Giudice Sportivo ha infatti ritenuto necessario trasmettere gli atti alla Procura Federale.
La decisione è stata assunta a seguito delle dichiarazioni della Vigor Trani e riguarda la posizione di Neri nel periodo in cui il calciatore era tesserato per l’ASD Fratres Perignano.
La Procura Federale dovrà quindi effettuare gli accertamenti di propria competenza sulle gare disputate dal calciatore con la formazione toscana durante il periodo di vincolo sportivo.
Il dispositivo dispone espressamente la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le indagini relative alla posizione del calciatore nelle gare del campionato di Eccellenza disputate con il Fratres Perignano.
LE SANZIONI DEL 16 SETTEMBRE
Il Giudice Sportivo ha inoltre ufficializzato i provvedimenti disciplinari relativi alle gare del 16 settembre 2026.
Per l’Atletico Racale, Alessandro Pirretti è stato squalificato per quattro gare effettive. Il calciatore, secondo quanto riportato nel provvedimento, aveva rivolto frasi ingiuriose e irriguardose nei confronti del direttore di gara.
Una giornata di squalifica è stata invece inflitta a Roman Lonzo, sempre dell’Atletico Racale.
Per quanto riguarda le prime ammonizioni con diffida, sono stati sanzionati Thomas Liccardi e Matteo Marocco dell’A. Toma Maglie, Alessandro Pirretti dell’Atletico Racale e Laureano Colazo dell’Ugento.
LE SANZIONI DEL 17 SETTEMBRE
Numerosi i provvedimenti relativi alle gare disputate il 17 settembre.
Sul fronte dei dirigenti, il Giudice Sportivo ha disposto l’inibizione fino al 5 ottobre 2026 per Primo Massimili Rossi, dirigente dell’Ostuni Calcio 24, e per Francesco Montervino, direttore sportivo del Taranto 2025 SSD ARL.
Tra i calciatori espulsi, Giacomo Mengoli del Galatina Calcio è stato squalificato per quattro gare effettive. Il provvedimento è motivato dalle frasi ingiuriose e irriguardose rivolte al direttore di gara a seguito di una decisione tecnica dell’arbitro.
Una giornata di squalifica è stata invece inflitta a Luca Javier Layus del Brilla Campi.
LE PRIME AMMONIZIONI CON DIFFIDA
Il lungo elenco delle prime ammonizioni con diffida comprende:
Dieng Fallou e Pereira Moda Paulo Victor dell’Atletico Acquaviva; Cariello Giulio, Mercone Secondino E. e Napoli Samuele del Bitonto Calcio SSDARL; Centonze Federico e Vergine Filippo del Brilla Campi; Visani Manuel del Canosa Calcio 1948.
Per il Galatina Calcio sono stati ammoniti Attanasio Giulio, Candido Alessio e Prekducaj Cristian.
Per il Novoli Calcio 1942 figurano De Luca Mattia, Dell’Anna Simone Pio, Natale Daniele e Stranieri Pietro.
Per l’Ostuni Calcio 24 è stato ammonito Zaccaria Giacomo.
Per il Polimnia Calcio figurano Cafarella Alessandro, Milella Marco e Nacci Vitantonio.
Per lo Squinzano Calcio 1913 è stato ammonito Sanchez Montilla Alberto.
Per il Taranto 2025 SSD ARL sono stati ammoniti Guastamacchia Antonio e Saraniti Andrea.
Infine, per l’Unione Calcio sono stati sanzionati Lobjanidze Luka, Pignataro Simone e Zinetti Luigi.
Per la Vigor Trani Calcio risultano ammoniti Colombo Alessandro, Gonzalez Manuel e Lanzone Vincenzo.
La decisione più attesa per il Taranto riguarda dunque l’inibizione di Francesco Montervino fino al 5 ottobre, mentre sul piano dei calciatori non risultano squalifiche rossoblù. Parallelamente, il provvedimento più articolato della giornata ha confermato il 2-2 tra Unione Calcio e Vigor Trani, pur aprendo un nuovo fronte di accertamento con la trasmissione degli atti alla Procura Federale sulla posizione di Neri durante il periodo trascorso al Fratres Perignano.















