- Il delitto e la vicenda processuale
Il cosiddetto “delitto di Garlasco” è uno dei casi giudiziari più discussi della storia recente italiana. Il 13 agosto 2007, nella tranquilla cittadina pavese di Garlasco, la giovane Chiara Poggi fu trovata senza vita nella sua abitazione. L’unico indagato e poi imputato fu Alberto Stasi, all’epoca ventiquattrenne, laureando in economia, e fidanzato della vittima. Fin dall’inizio, il procedimento assunse un carattere mediatico e giudiziario anomalo: una sequenza di processi, annullamenti, rifacimenti, fino a una condanna definitiva che — secondo il parere legale redatto dall’avvocato Giovanni Di Stefano — è giuridicamente nulla.
Nel 2009 il Tribunale di Vigevano assolse Stasi per insufficienza di prove, sentenza confermata nel 2011 dalla Corte d’Appello di Milano. Tuttavia, la Corte di Cassazione annullò entrambe le assoluzioni, ordinando nuovi giudizi. Dopo otto anni di processi, nel 2015 Stasi fu condannato in via definitiva a sedici anni di reclusione.
La domanda che oggi sorge — e che Giovanni Di Stefano pone con forza — è semplice quanto devastante: com’è possibile che in uno Stato di diritto un cittadino venga assolto due volte e poi condannato per lo stesso fatto?
- L’anomalia tutta italiana: l’appello dell’accusa contro l’assoluzione
L’Italia rappresenta uno dei pochi Paesi al mondo dove il Pubblico Ministero può appellare una sentenza di assoluzione. Questo meccanismo, introdotto dal Codice Rocco del 1930 durante il regime fascista, consente allo Stato di riproporre un’accusa già rigettata dai giudici. In altre parole, anche dopo un giudizio pienamente assolutorio, l’imputato non può considerarsi libero, poiché l’accusa può “rilanciare la partita”.
È un retaggio storico del Guardasigilli Alfredo Rocco, che, su impulso diretto di Benito Mussolini, volle un ordinamento penale che rafforzasse il potere dello Stato sull’individuo. Il principio fondante del Codice Rocco era chiaro: il cittadino deve essere sempre subordinato all’autorità statale, anche nel processo penale.
Di fatto, Mussolini desiderava un sistema in cui l’accusato, una volta entrato nella macchina della giustizia, non ne uscisse se non attraverso una decisione conforme alla volontà del potere. E quella volontà — ieri come oggi — era la condanna.
Con la nascita della Repubblica nel 1948, l’Italia adottò una nuova Costituzione, ma il Codice Rocco rimase in larga parte in vigore, modificato solo parzialmente. L’articolo 649 del nuovo Codice di Procedura Penale (ripreso e aggiornato nel 1988) sancisce formalmente il principio del ne bis in idem — “nessuno può essere giudicato due volte per lo stesso fatto” — ma la prassi giudiziaria ha progressivamente svuotato tale garanzia, come dimostra il caso Stasi.
- Il principio del ne bis in idem e la violazione sistemica
Il principio del ne bis in idem, sancito dall’articolo 649 c.p.p., tutela il cittadino dall’essere perseguito più volte per lo stesso reato. Tuttavia, nel caso Garlasco, tale norma è stata di fatto elusa.
Sebbene le prime due assoluzioni di Stasi non fossero ancora formalmente “irrevocabili”, i successivi annullamenti della Cassazione hanno avuto l’effetto pratico di neutralizzare decisioni già definitive nella sostanza, rendendo il processo potenzialmente infinito.
La ratio dell’art. 649 è evitare che lo Stato possa abusare del proprio potere inquisitorio. Nel caso Stasi, il processo si è trasformato in una caccia al colpevole a ogni costo, dove la finalità non era più accertare la verità, ma ottenere una condanna.
Questo rappresenta, secondo Giovanni Di Stefano, un abuso del processo in senso tecnico, ovvero l’uso distorto di strumenti giuridici per perseguire fini estranei alla giustizia.
- Le violazioni costituzionali
Tre articoli della Costituzione italiana risultano violati:
- 27, comma 2 – Presunzione di innocenza
La reiterazione dei processi ha mantenuto Stasi in uno stato di sospetto permanente per quasi un decennio, annullando la presunzione di innocenza che dovrebbe accompagnarlo fino a una condanna definitiva. - 111 – Giusto processo e durata ragionevole
Otto anni di processi, ribaltamenti e rinvii violano apertamente il principio di ragionevolezza e la certezza del diritto. - 25 e 27 – Legalità e finalità rieducativa della pena
Una pena inflitta dopo un percorso così distorto non può avere alcuna funzione rieducativa, né rispettare la legalità sostanziale.
In sintesi, il processo Stasi ha minato le fondamenta dello Stato di diritto e ha trasformato la giustizia in un meccanismo di persecuzione.
- Le violazioni del diritto internazionale
5.1 Articolo 4 Protocollo n. 7 CEDU – Diritto a non essere giudicato due volte
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha chiarito in numerose sentenze (tra cui Nikolaev c. Russia, Tomasovic c. Croazia) che il principio del ne bis in idem è parte integrante del diritto a un equo processo sancito dall’art. 6 CEDU.
Il caso Stasi rappresenta una violazione diretta di tale principio: un cittadino assolto due volte non può essere nuovamente processato per lo stesso fatto, indipendentemente dalle motivazioni formali.
5.2 Articolo 14, paragrafo 7, del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR)
L’Italia, firmataria del Patto, è obbligata a rispettare il divieto di doppio giudizio. Il processo Stasi, con le sue reiterate impugnazioni, costituisce un atto contrario al diritto internazionale.
Come scrive Di Stefano nel suo parere, “l’effetto pratico di tali annullamenti è quello di mantenere il cittadino in un limbo giuridico permanente, contravvenendo allo spirito e alla lettera del diritto internazionale”.
- Il fascismo giudiziario sopravvissuto alla Repubblica
È opportuno ricordare che la possibilità per il Pubblico Ministero di appellare un’assoluzione deriva direttamente dal Codice Rocco del 1930, varato in pieno regime fascista.
Benito Mussolini volle un sistema che eliminasse ogni equilibrio tra accusa e difesa, attribuendo alla pubblica accusa il potere di riaprire i processi fino all’ottenimento di una condanna.
Questa visione autoritaria del diritto penale sopravvisse alla caduta del fascismo e continua oggi a produrre effetti devastanti.
Nel 1948, con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, sarebbe stato doveroso abrogare simili prerogative, poiché incompatibili con la separazione dei poteri e con il principio della certezza del giudicato.
Il fatto che ancora oggi un imputato assolto possa essere nuovamente trascinato in giudizio rappresenta una anomalia democratica. Giovanni Di Stefano la definisce “un residuo tossico del passato, incompatibile con qualsiasi ordinamento giuridico moderno”.
- Il processo infinito come negazione della giustizia
La vicenda Stasi è la prova concreta che in Italia il processo può non finire mai.
L’istituto dell’appello del Pubblico Ministero, concepito per correggere errori di diritto, è divenuto uno strumento per sovvertire le assoluzioni.
“Se si continua ad accusare una persona dello stesso fatto,” scrive Di Stefano, “prima o poi si troverà un giudice disposto a condannarla. Ma questo non è il gioco della giustizia; è un abuso del potere.”
Questa osservazione coglie il cuore del problema: la giustizia penale italiana, in taluni casi, funziona come una roulette, dove la sorte dell’imputato dipende da quale sezione giudicante lo valuterà per l’ennesima volta.
Tale sistema, oltre a essere inefficiente, è ingiusto perché genera un’asimmetria strutturale: lo Stato può insistere all’infinito, l’imputato no.
- Il confronto con gli ordinamenti stranieri
Nei sistemi di common law, come Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Australia, il principio del double jeopardy è inviolabile.
Una volta assolto, l’imputato non può essere mai più processato per lo stesso fatto, salvo eccezioni limitatissime (nuove prove scientifiche decisive e ammesse solo in presenza di condanne per crimini gravissimi).
In Francia, Germania e Spagna, l’appello del Pubblico Ministero esiste ma è rigidamente circoscritto e non può sovvertire un’assoluzione confermata in secondo grado.
Solo in Italia sopravvive la possibilità di processi infiniti, dove l’assoluzione non segna la fine, ma l’inizio di una nuova fase persecutoria.
- La prospettiva di Giovanni Di Stefano
Giovanni Di Stefano, noto internazionalmente come il “Devil’s Advocate” per le sue difese di personaggi controversi e le sue posizioni radicali, ha analizzato il caso Garlasco come un fallimento totale dello Stato di diritto.
Nel suo parere del 3 ottobre 2025, egli definisce la condanna di Alberto Stasi una “nullità giuridica”, affermando che “la Suprema Corte avrebbe dovuto dichiararsi priva di giurisdizione nel momento stesso in cui l’imputato era stato assolto due volte”.
Secondo Di Stefano, l’ordinamento italiano viola non solo la Costituzione, ma anche tutti i principi fondamentali del diritto internazionale, rendendo la giurisdizione penale un terreno di arbitrio e non di giustizia.
Egli sottolinea che il processo penale deve essere “uno strumento di accertamento della verità, non un mezzo di pressione permanente sull’imputato”.
Proseguire nel giudizio dopo due assoluzioni significa trasformare la giustizia in persecuzione.
- La nullità della condanna
Dal punto di vista tecnico, la condanna a 16 anni di Stasi è, secondo Di Stefano, inesistente giuridicamente.
Una sentenza resa in violazione del principio del ne bis in idem è nulla ab origine.
La Cassazione, annullando due assoluzioni e imponendo nuovi giudizi, ha travalicato i limiti del proprio potere giurisdizionale, rendendo l’intero procedimento giuridicamente viziato e privo di legittimità.
La nullità non deriva solo da un errore processuale, ma da un vizio sostanziale: la violazione dei diritti umani fondamentali, protetti dalla CEDU e dall’ICCPR.
Tale vizio, in diritto internazionale, è insanabile e comporta l’obbligo dello Stato di riparare e rimuovere la condanna.
- Una ferita aperta per la giustizia italiana
Il caso Garlasco è diventato simbolo di una giustizia che non sa fermarsi, che teme l’errore ma lo moltiplica nel tentativo di correggerlo.
Un processo che dura otto anni, con tre gradi di giudizio e due annullamenti, non è segno di accuratezza ma di malfunzionamento sistemico.
Ogni cittadino, osservando la vicenda Stasi, comprende che nessuno è realmente al sicuro: un’assoluzione non garantisce la libertà, ma può essere solo una pausa prima del prossimo processo.
Come osserva Di Stefano, “questo è peggio della pena di morte, perché almeno con la morte il processo finisce; qui invece la condanna è perpetua, nel tempo, nella reputazione, nella memoria pubblica.”
- Un appello alla riforma
È necessario un intervento legislativo urgente per vietare l’appello del Pubblico Ministero contro l’assoluzione.
Solo così l’Italia potrà riallinearsi agli standard democratici europei e internazionali.
Occorre riscrivere l’articolo 593 c.p.p., abrogando il diritto dell’accusa di impugnare l’assoluzione, e rafforzare l’effettività del ne bis in idem.
Un’interpretazione conforme alla Costituzione e alla CEDU imporrebbe che, una volta assolto in appello, l’imputato non possa più essere perseguito.
- Conclusione: giustizia o persecuzione?
Il “caso Garlasco” non è solo la storia di un omicidio e di un giovane condannato: è il manifesto dell’ingiustizia sistemica italiana.
Un Paese che permette allo Stato di processare un cittadino per lo stesso fatto più volte tradisce i principi fondamentali del diritto e della civiltà.
Giovanni Di Stefano, nel suo parere, conclude con una frase che racchiude l’essenza della questione:
“Se si continua ad accusare una persona dello stesso fatto, prima o poi si troverà un giudice disposto a condannarla. Ma questo non è diritto. È persecuzione.”
L’Italia, per essere davvero una democrazia costituzionale, deve fermare questa spirale e dichiarare nullo ciò che è nato da un abuso: la condanna di Alberto Stasi.
Solo allora potrà dirsi ristabilita la giustizia, non solo per lui, ma per tutti coloro che credono ancora nello Stato di diritto.
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