La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall’Avv. Ilaria Tornesello e con la partecipazione dell’Avv. Alessandro Amato, dell’Avv. Maria Agneta, del Sig. Mauro Zito e del Segretario Giuseppe Sforza, ha rigettato il reclamo presentato dall’A.S.D. Canosa Calcio 1948 avverso la squalifica del calciatore Nicola Strambelli, disposta dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia.
Il reclamo contestava la severità della sanzione e la sua proporzionalità rispetto alla natura amichevole della partita del 19 agosto 2025 contro la S.S.D. Barletta 1922. La Corte ha confermato che, secondo il referto arbitrale e le audizioni, Strambelli ha aggredito volontariamente l’avversario Di Jeva con un afferramento al collo e un colpo al volto, configurando condotta violenta ai sensi dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva.
La Corte ha inoltre chiarito che la mancata indicazione specifica della norma violata non compromette la validità del provvedimento, essendo sufficiente la chiara descrizione della condotta contestata. Infine, la controversia sul diverso trattamento disciplinare di Di Jeva non rientrava nell’oggetto del giudizio. La tassa reclamo è stata addebitata alla società reclamante.













