Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 22 e 23 gennaio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 19, 20, 21 e 22 GENNAIO 2024
SOCIETÀ
AMMENDA € 2.000,00
MESSINA per avere, i propri sostenitori, posizionati nel settore Curva Sud, intonato: 1. dal 3° al 6° e dal 6° all’8° minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante; 2. dal 6° all’8° minuto del secondo tempo, cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti della Città e della Squadra avversaria. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.500,00
TARANTO per avere, i suoi sostenitori presenti nel settore loro riservato, dal 20° al 23° minuto del primo tempo, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
BRINDISI per non avere assicurato la regolare illuminazione dello stadio durante la gara, causando la sospensione della stessa per 5 minuti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, CGS, e art. 8 Criteri infrastrutturali, valutate le modalità complessive della condotta (referto arbitrale, r. c.c.).
POTENZA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai propri sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato n. 4 seggiolini del settore loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 13 FEBBRAIO 2024
ARIGLIANO TEODORO (BRINDISI) per avere, al 22° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina e usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una loro decisione rivolgendo agli stessi ripetute proteste, che sono proseguite anche in seguito alla notifica del provvedimento di espulsione, mentre si allontanava dal terreno di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. Sanzione aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all’Arbitro (r. IV Ufficiale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 GENNAIO 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA
LOVISA MATTEO (JUVE STABIA) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto si alzava dalla panchina e usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
EMBALO CARLOS APNA (FOGGIA) per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, interveniva in un contrasto con l’avversario con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
BIFULCO ALFREDO (TARANTO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMENDA EURO 500 POLITO VINCENZO (MESSINA) Per avere tenuto, al termine della gara, un comportamento non corretto in quanto sferrava un calcio sulla porta di ingresso allo spogliatoio riservato alla sua squadra, danneggiandolo. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. (r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)
GORZELEWSKI FRANCO (BRINDISI)
MARINO ANDREA (FOGGIA)
CARGNELUTTI RICCARDO (GIUGLIANO)
PIROLI DANILO (MONTEROSI TUSCIA)
BONAVOLONTA’ ANGELO (SORRENTO)














