AMMENDA € 700,00
JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, nel corso della gara, n. 3 fumogeni nel recinto di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere nel proprio settore, all’inizio della gara, n. 1 petardo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed., r. c.c.).
LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, nel corso della gara: 1. n. 5 fumogeni nel recinto di gioco, al 3°, 10°, 31°, 35° e 55° minuto della gara; 2. n. 5 petardi di forte intensità nel recinto di gioco, al 3°, 6°, 12°, 36° e 42° minuto della gara; 3. n. 1 razzo nel recinto di gioco fuoriuscendo poi all’esterno della Tribuna Centrale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, in particolare la pericolosità della condotta sub n. 3, e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMENDA € 1.000,00
DI MAIO GIUSEPPE (JUVE STABIA) per avere tenuto una condotta non corretta, in quanto, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, sferrava un calcio a un lavandino in plastica situato all’esterno degli spogliatoi stessi, danneggiandolo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE DI CUI UNA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (X INFR) ED
EURO 500 DI AMMENDA
PAGLIUCA GUIDO (JUVE STABIA) per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, in occasione di una interruzione del gioco, pronunciava una frase irrispettosa nei confronti della stessa e un’espressione blasfema per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, 36, comma 1, lett. a) e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. Assistente Arbitrale 1).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
VONA EDOARDO (LATINA) per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta in quanto, nel corso di un’azione di gioco, colpiva con un pugno al petto un calciatore avversario. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (X INFR)
CAPOMAGGIO GALO (AUDACE CERIGNOLA)
DI LIVIO LORENZO (LATINA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)
IMPROTA RICCARDO (BENEVENTO)
KARIC NERMIN (BENEVENTO)
STARITA ERNESTO (BENEVENTO)
MBENDE EMMANUEL (MONTEROSI TUSCIA)















