DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.Marco Ravaglioli, nelle sedute dell’8 e del 9 novembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 6,7 e 8 NOVEMBRE 2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
SOCIETA’
AMMENDA
€ 3.000 JUVE STABIA
1. per avere i suoi sostenitori, dal 21°minuto fino alla fine del secondo tempo, ripetutamente insultato l’AA2 e indirizzato verso lo stesso sputi che lo attingevano alla schiena, sul calzettone e sulla scarpa sinistra.
2. per avere i suoi raccattapalle, dal 16° minuto del secondo tempo sino al termine della gara, rallentato il giuoco restituendo i palloni usciti dal rettangolo di giuoco con ingiustificato ritardo o, in alcuni casi, evitando di restituirli e così costringendo i calciatori della società avversaria a recuperare personalmente i palloni.
Ritenuta la continuazione fra le condotte sub 1, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 6, commi 3 e 4, e 25, comma 3, C.G.S. (r. A.A.2, r.c.c.)
€ 1.000 AVELLINO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 17°minuto ed al 30°minuto del primo tempo, all’interno del recinto di gioco due petardi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 1.000 POTENZA per avere una persona non identificata, ma riferibile alla società, fatto accesso sul terreno di gioco prima della gara, ed essersi rivolta nei confronti di un Dirigente della Squadra avversaria, provocandone la reazione, e per essersi allontanata dal terreno di gioco attraverso una porta lasciata aperta, mentre le squadre e la quaterna arbitrale erano presenti sul campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. (r. IV uff.).
€ 500 PAGANESE per avere una persona, non identificata ma riferibile alla società, (persona che si trovava all’interno dell’area antistante gli spogliatoi e che indossava una tuta della società Paganese) sferrato un calcio contro la porta dello spogliatoio della squadra ospite con conseguente danneggiamento della stessa.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, dichiarazioni assunte nell’immediatezza, obbligo risarcimento danni se richiesto (r. proc. fed., r.c.c).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA
RUSSO VINCENZO (FIDELIS ANDRIA)
per avere, al 45°minuto del primo tempo all’uscita dal terreno di gioco, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, in quanto si avvicinava a quest’ultimo e, con toni minacciosi e mostrandogli un tablet, gli rivolgeva frasi irriguardose ed offensive.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione (panchina aggiuntiva).
DI DONATO DANIELE (LATINA)
1. per avere, al termine del primo tempo nel corridoio antistante gli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’AA2, in quanto lo avvicinava e gridava a gran voce parole irrispettose al suo indirizzo.
2. per avere, al 16°minuto del secondo tempo, diretto la squadra mediante indicazioni fornite verbalmente dagli spalti nonostante fosse stato espulso.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TAURINO ROBERTO (VIRTUS FRANCAVILLA)
per avere diretto la squadra mediante indicazioni fornite verbalmente dagli spalti nonostante fosse squalificato, in modo evidente e continuativo, in violazione dell’art. 21, comma 9, CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MBENDE EMMANUEL (MONTEROSI TUSCIA)
per avere, al 45 °minuto + 1 del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto a seguito della sua espulsione per doppia ammonizione, pronunciava al suo indirizzo frasi irrispettose e batteva ironicamente le mani.
Una giornata per doppia ammonizione e una giornata in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione.
VIVACQUA FRANCESCO (PICERNO)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, dapprima commettendo un fallo in suo danno e, quindi, calpestandolo volontariamente sul fianco e arrecandogli dolore.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, considerati, da una parte, le modalità complessive della condotta e il tipo di gesto posto in essere e, dall’altra, la circostanza che l’avversario ha ripreso il gioco.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GIGLIOTTI GUILLAUME (BARI)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DI PIAZZA MATTEO (FIDELIS ANDRIA)
per avere, al termine del primo tempo, nell’uscire dal terreno di gioco, pronunciato due espressioni blasfeme in conseguenza delle decisioni assunte dall’arbitro. Ritenuta la continuazione, sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
SCOGNAMILLO STEFANO (CATANZARO)
TERASCHI MARCO (LATINA)
DI PAOLANTONIO ALESSANDRO (MONTEROSI TUSCIA)
DE ROSE FRANCESCO (PALERMO)
TASCONE SIMONE (TURRIS)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ALOI SALVATORE (AVELLINO)
RICCI GIACOMO (BARI)
SCAVONE MANUEL (BARI)
BONAVOLONTA’ ANGELO (FIDELIS ANDRIA)
FRANCHINI SIMONE (MONTEROSI TUSCIA)
SBAMPATO EDOARDO (PAGANESE)
LANCINI EDOARDO (PALERMO)
RICCARDI DAVIDE (TARANTO)
LORENZINI FILIPPO (TURRIS)














