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Catanzaro-Taranto 3-0, la fotogallery

Serie C/C, Giudice Sportivo: inibito nel Taranto il collaboratore Cartenì fino al 17 Gennaio

Per lui anche una multa di 500€. Multa di 1500€ per il Catanzaro, tra le motivazioni "per avere i suoi sostenitori, al 2° minuto circa del secondo tempo e per cinque volte, intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari"

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 9 e 10 Gennaio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 7, 8 E 9 GENNAIO 2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione della gara disputata nel corso della seconda giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, ALESSANDRIA, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CESENA, CROTONE, OLBIA, PADOVA e REGGIANA, hanno, in violazione della normativa
di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, o al di fuori degli spalti, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

GARA MONTEROSI TUSCIA – POTENZA DEL 7 GENNAIO 2023
Il Giudice Sportivo,
letti il referto dell’Arbitro, la relazione redatta dai componenti la Procura Federale ed il conseguente supplemento inerenti alla gara MONTEROSI TUSCIA – POTENZA del 7 Gennaio 2023, dispone che l’ufficio della Procura Federale svolga tutti i più opportuni approfondimenti istruttori finalizzati ad accertare l’identità dell’autore della condotta posta in essere nei confronti del Direttore di Gara al
termine della partita e la sua legittimazione alla presenza nei luoghi teatro dell’accaduto.
Indica fra gli accertamenti da effettuare l’audizione dell’allenatore della squadra ospitante Sig. Menichini Leonardo e del dirigente addetto agli Arbitri Marco Rocchi e l’acquisizione di documentazione utile a verificare le autorizzazioni rilasciate per la gara in oggetto.

SOCIETA’

AMMENDA

€ 1500 CATANZARO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere nel settore loro riservato due petardi al 1° minuto del primo tempo;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da un suo sostenitore presente nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, al 19°
minuto del secondo tempo, al momento dell’espulsione dell’allenatore del Catanzaro, un bicchiere pieno di liquido, della capacità di 500 ml, che cadeva all’interno del recinto di giuoco, sfiorando il IV Ufficiale di gara ed attingendo con una parte del contenuto un Collaboratore della Procura Federale;
C) per avere i suoi sostenitori, al 2° minuto circa del secondo tempo e per cinque volte, intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 500 FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da suoi sostenitori presente nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, al 88° minuto del secondo tempo, un accendino di plastica senza colpire alcuno.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 500 MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da suoi sostenitori presente nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 25° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco una bottiglietta di plastica semipiena di acqua e due bicchieri in plastica;
2. al 36° minuto del secondo tempo nel recinto di gioco due bicchieri.
In entrambi i casi senza causare danni a cose o persone.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 500 RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato al termine della gara, due accendini sul terreno di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che dai lanci di oggetti non sono derivate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 500 TURRIS per avere i suoi sostenitori intonato: cori oltraggiosi nei confronti della Società avversaria all’8° minuto circa del primo tempo ed al 20° minuto circa del secondo tempo e nei confronti della città della squadra avversaria al 13° minuto del secondo tempo; al 39° minuto del primo tempo e al 25° minuto del secondo tempo, cori offensivi nei confronti di due tesserati della squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 GENNAIO 2023 ED EURO 500 DI AMMENDA

CARTENI’ GIUSEPPE (TARANTO)
per avere, al 27° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina per dissentire platealmente nei confronti di una sua decisione arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

VIVARINI VINCENZO (CATANZARO)
per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale in particolare: dopo essere stato ammonito per proteste, alla notifica del provvedimento di ammonizione si avvicinava al IV Ufficiale in modo minaccioso e continuava a protestare; alla notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava al tunnel che conduce agli spogliatoi ma appena uscito dal campo di gioco vi rientrava immediatamente per reiterare le proteste avvicinandosi al IV Ufficiale fino a pochi centimetri, quando veniva fermato da alcuni dirigenti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere (r. IV Ufficiale).

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMENDA DI EURO 500

VOLPICELLI EMILIO (VITERBESE)
per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, al termine della gara, al rientro della squadra nel suo spogliatoio, colpiva violentemente la porta di ingresso in corrispondenza del pannello superiore in plastica, danneggiandolo, come da documentazione fotografica.
misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COSTANTINO ROCCO (MONTEROSI TUSCIA)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, dopo essere stato ammonito, applaudiva ironicamente in segno di disapprovazione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MINELLI ALESSANDRO (VIRTUS FRANCAVILLA)
MBAYE MAODO MALICK (VITERBESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

PETRICCIONE JACOPO (CROTONE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

ACHIK ISMAIL (AUDACE CERIGNOLA)
DIOP ABOU (PICERNO)
CIOTTI PIETRO (FIDELIS ANDRIA)
MENDES MURILO OTAVIO (VIRTUS FRANCAVILLA)
SIGNORINI ANDREA (GUBBIO)
FILI’ GIUSEPPE (ACR MESSINA)
HAMLILI ZACCARIA (MONOPOLI)
VERDE FRANCESCO (MONTEROSI TUSCIA)
ROSSI FAUSTO (REGGIANA)
FRANCO DANIELE (TURRIS)
MANIERO RICCARDO (TURRIS)
SEMENZATO DANIEL (VITERBESE)

Tags: Serie C
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