Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 24 e 25 Febbraio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 21, 22, 23 E 24 FEBBRAIO 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, AVELLINO, CATANIA, FOGGIA, LECCO, L.R. VICENZA, AZ PICERNO, POTENZA, RIMINI, SPAL, TEAM ALTAMURA e TRAPANI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: – introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; – intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ovvero esposto striscioni ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto
SOCIETA’
AMMENDA € 1.000,00
TRAPANI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti 118/429 violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 3° e al 5° minuto del primo tempo, due petardi di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. al 3° e al 5° minuto del primo tempo, due fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze; 3. al 20° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, che colpiva un giocatore della propria squadra mentre si stava riscaldando senza provocargli conseguenze e senza che si rendesse necessario l’intervento dei sanitari. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che la condotta sub 3. è stata posta in essere nei confronti di un calciatore della propria squadra e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).
AMMENDA € 800,00
FOGGIA per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, al 14° minuto del primo tempo, prodotto un fischio simile a quello del fischietto in dotazione dell’Arbitro, così disturbando lo svolgimento della gara, determinando un’interruzione della stessa di circa otto secondi e rendendo necessaria l’effettuazione dell’annuncio da parte dello speaker. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 700,00
BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per 118/430 fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. fatto esplodere, al 7° minuto del primo tempo, un petardo di elevata intensità nel proprio Settore, senza conseguenze; 2. lanciato, al termine della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, in direzione dei calciatori della propria squadra che si erano recati sotto il Settore Curva Ospiti, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che la condotta sub 2. è stata posta in essere nei confronti di calciatori della propria squadra (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
ACR MESSINA A) per avere, i suoi sostenitori (50% circa), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 6° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante, ripetuto per circa un minuto, nei confronti dei tifosi avversari; B) per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale al termine della gara. Misura della sanzione in cumulo giuridico [€ 200 per la condotta sub A) e € 200,00 per la condotta sub B)], in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
CROTONE per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 23° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per cinque volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 MARZO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
PATTI MATTEO (LATINA) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, usciva dall’area tecnica e pronunciava frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 MARZO 2025
PAOLUCCI LUCA (ACR MESSINA) per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina e protestava nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
TALDO CARLO (CASERTANA) per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MICALLO GIOVANNI (TRAPANI) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina e protestava nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE DI CUI UNA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
KRAPIKAS TITAS (ACR MESSINA) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con la mano aperta sul viso facendolo cadere a terra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, le modalità della condotta tenuta e la perpetrazione della condotta a gioco fermo (r. Assistente Arbitrale n. 2).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 300,00 DI AMMENDA
STOPPA MATTEO (CATANIA) A) per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento e senza la possibilità di giocare il pallone lo colpiva con un calcio sul piede, senza provocargli conseguenze; B) per avere, mentre usciva dal terreno di gioco e rientrava negli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto in quanto prendeva a calci con veemenza il podio porta palloni. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e l’impossibilità di giocare il pallone (r. Assistente Arbitrale n. 1, r. proc. fed., obbligo risarcimento danni se richiesto per la condotta sub B).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (II INFR)
EGHAREVBA DESTINY EFOSA (CASERTANA) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, protestava platealmente e gesticolando pronunciava una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l’operato. 118/434 Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (supplemento r. Arbitrale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FELICIOLI GIANFILIPPO (FOGGIA) per avere, all’8° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
PARODI GIULIO (FOGGIA) per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario.
BASTI MATTEO (LATINA) per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, mentre il IV Ufficiale si trovava ancora sul terreno di gioco, gli si avvicinava e pronunciava frasi irriguardose e offensive nei confronti della Quaterna Arbitrale per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR) ED € 800,00 DI AMMENDA
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO (FOGGIA) per avere, al 35° minuto del secondo tempo, mentre usciva dal terreno di gioco, dopo essere stato sostituito, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tifosi avversari in quanto, in reazione ai fischi ricevuti da parte di quest’ultimi, poneva in essere un gesto osceno nei loro confronti. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
IERARDI MARIO (CATANIA)
LORETO CIRO (CAVESE)
BULEVARDI DANILO (MONOPOLI)
VALENTI BRUNO (MONOPOLI)













