Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 30 settembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 29 SETTEMBRE 2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
SOCIETA’
AMMENDA
€ 1.500,00 TARANTO per avere i suoi sostenitori:
1. Al 16′ del primo tempo intonato per 3 volte cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine;
2. per aver lanciato una bottiglietta vuota nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 26 e 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. fed. r.c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 8 OTTOBRE 2021 E AMMENDA € 500
CAIATA SALVATORE (POTENZA)
per avere, al 24° del 1° tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’assistente arbitrale, in quanto a gioco fermo, a seguito della segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, si alzava dalla panchina, effettuava gesti plateali e pronunciava parole irriguardose al suo indirizzo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. b), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. a.a., panchina aggiuntiva).
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E € 500 DI AMMENDA
MAESTA STEFANO (MONTEROSI TUSCIA)
per aver pronunciato un’espressione blasfema durante la gara ripetuta due volte. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione (r.proc. fed., r.c.c.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
D’ANTONI DAVIDE (MONTEROSI TUSCIA)
per aver pronunciato un’espressione blasfema durante la gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S. (r.proc. fed., r.c.c.).
AMMONIZIONE (I INFR)
NOVELLINO WALTER ALFREDO (JUVE STABIA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E € 500 DI AMMENDA
ODJER MOSES (PALERMO)
per avere tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario contrastando con uso di forza eccessiva e mettendone a rischio l’incolumità fisica.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GARCIA RODRIGUEZ RUBEN (PICERNO)
per aver tenuto, al 40° del II tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario all’interno dell’area di rigore, trattenendolo per la maglia mentre si stava dirigendo in porta ed impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GIUNTA FRANCESCO (CAMPOBASSO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
SBARDELLA LUCA (CAMPOBASSO)













