DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 31 Gennaio 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 30 GENNAIO 2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
SOCIETA’
AMMENDA
€ 1000 VIRTUS FRANCAVILLA
1 – per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumitĂ pubblica, consistiti nell’avere avuto, al 35°minuto circa del primo tempo, all’interno della tribuna coperta, una violenta lite con tifosi avversari, concretizzatasi in insulti e contatti fisici, tale da costringere il Responsabile dell’ordine pubblico a far allontanare dal settore i predetti tifosi, facendoli transitare scortati sulla pista di atletica e facendoli spostare nel settore riservato agli ospiti;
2 – per avere i suoi sostenitori intonato ripetutamente, al termine della gara, cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari e delle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S, valutate le modalitĂ complessive dei fatti e considerato che la SocietĂ sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 500 TARANTO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumitĂ pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, all’11°minuto del primo tempo ed al 22°minuto del secondo tempo, all’interno del settore occupato dagli stessi, due petardi di notevole potenza. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la SocietĂ sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 500 POTENZA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumitĂ pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, all’inizio della gara ed al 33°minuto del primo tempo, all’interno del settore occupato dagli stessi, due petardi di media potenza, senza che si verificassero conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S., considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e il tipo di petardi esplosi (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 500 PALERMO per avere fatto ritardare di circa sei minuti il rientro in campo della squadra alla ripresa del gioco dopo l’intervallo, nonostante l’invito formulato dall’arbitro.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13. comma 2, C.G.S, con riferimento alla regola 7 del regolamento del giuoco del calcio, valutate le modalitĂ complessive dei fatti (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 500 MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumitĂ pubblica, consistiti nell’avere avuto, al 35°minuto circa del primo tempo, all’interno della tribuna coperta, una violenta lite con tifosi avversari, concretizzatasi in insulti e
contatti fisici, tale da costringere il Responsabile dell’ordine pubblico a far allontanare dal settore i tifosi avversari, facendoli transitare scortati sulla pista di atletica e facendoli spostare nel settore riservato agli ospiti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S, valutate le modalitĂ complessive dei fatti (r. proc. fed, r. c.c.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E € 500 DI AMMENDA
MONDILLA LUIGI (PAGANESE)
per avere, al 46°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto si alzava dalla panchina e protestava nei confronti di una sua decisione, pronunciando al suo indirizzo una frase offensiva ed irrispettosa.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma1, lett. a), C.G.S, valutate le modalitĂ complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BRAGLIA PIERO (AVELLINO)
per avere, al 37°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, in quanto alla notifica del provvedimento di ammonizione, continuava a protestare e gli rivolgeva una frase irrispettosa.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalitĂ complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DI MAIO GENNARO (FIDELIS ANDRIA)
per avere fatto accesso all’interno degli spogliatoi durante l’intervallo della gara, nonostante fosse squalificato, in violazione dell’art. 21, comma 9, CGS. (sanzione da scontarsi nella prima gara utile dopo il termine della squalifica in corso, r.c.c.).
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’IN AMMONIZIONE (X INFR)
BONTA’ FRANCESCO (CAMPOBASSO)
GIGLI NICOLO’ (POTENZA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
FRATTALI PIERLUIGI (BARI)
RICCI GIACOMO (BARI)
MENNA DAMIANO (CAMPOBASSO)
BONAVOLONTA’ ANGELO (FIDELIS ANDRIA)
CARGNELUTTI RICCARDO (POTENZA)
ESEMPIO STEFANO (TURRIS)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PROVENZANO ALESSANDRO (CATANIA)
PERSIA ANGELO (CAMPOBASSO)
MARCONI IVAN (PALERMO)
ODJER MOSES (PALERMO)
PAVONE FABIAN (TURRIS)
GARA DEL 31 GENNAIO 2022
Si riporta il risultato della gara disputata il 31 Gennaio 2022 5^ Giornata Ritorno
GIRONE C
JUVE STABIA FOGGIA 3-1
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 1 Febbraio 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARA DEL 31 GENNAIO 2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
SOCIETA’
AMMENDA
€ 3500 JUVE STABIA
1- per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumitĂ pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, al 1°minuto del primo tempo, all’interno del settore occupato dagli stessi, un petardo.
2 – per avere i suoi sostenitori intonato al 31° e 37°minuto del primo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF
(2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S, valutate le modalitĂ complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).














