GARE DEL 4, 5 e 6 OTTOBRE 2024
SOCIETA’
AMMENDA € 1.000,00
TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, posizionati nel Settore Tribuna Laterale Destra, consistiti nell’aver lanciato, al 45° minuto del primo tempo, un bicchiere di plastica contenente liquido in direzione dei componenti della panchina della squadra avversaria, colpendoli.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la odiosità della condotta posta in essere e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
AVELLINO per avere, alcuni dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord, al 24° minuto del secondo tempo intonato, cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale, ripetuto per circa due minuti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
CROTONE per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 25° minuto del primo tempo e al 26° minuto del secondo tempo, cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 22 OTTOBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA
DI TORO ELIO (AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando platealmente e proferendo frasi irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BARILARI ENRICO (SORRENTO)
per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto pronunciava una frase irrispettosa nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SGAMBATI DARIO (SORRENTO)
per avere, tra il primo e secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e minacciosa nei confronti dell’Arbitro in quanto si avvicinava a quest’ultimo e gli mostrava l’immagine di un episodio sul cellulare contestando il suo operato e proferendo nei confronti della Quaterna Arbitrale frasi ingiuriose e irrispettose per dissentire nei confronti di una loro decisione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
BENEDETTI AMEDEO (TRAPANI)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
DE ROSA ROBERTO (GIUGLIANO)













