DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 15 Settembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 14 SETTEMBRE 2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della giornata di andata del campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, CATANZARO, FIDELIS ANDRIA, POTENZA, PESCARA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA
€ 1000,00 CATANZARO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord Settore 12, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco:
1. al 37° minuto del primo tempo, un fumogeno all’interno del recinto di gioco senza nessuna conseguenza;
2. tre bicchieri da ½ litro vuoti. 23/58
B) Per avere persone non autorizzate, ma riferibili alla Società, all’88° minuto circa della gara, sostato presso l’imbocco del tunnel che immette sul terreno di gioco, senza essere inserite in distinta gara.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 800 FIDELIS ANDRIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco:
1. Al 38° minuto del secondo tempo, un accendino all’interno del recinto di gioco senza alcuna conseguenza;
2. Al 45° minuto del secondo tempo, una bottiglietta da ½ litro semipiena con tappo senza alcuna conseguenza.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
€ 800 TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco:
1. dal settore curva, al 3° minuto, una bottiglietta d’acqua semipiena all’interno del recinto di gioco, dietro la porta, senza colpire alcun calciatore;
2. dal settore Tribuna, al 78° minuto un accendino sul terreno di gioco senza colpire alcun calciatore.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.)
€ 500 ACR MESSINA per avere una persona non autorizzata, ma riferibile alla Società e dotata di pass ad essa riconducibile, fatto accesso nell’area spogliatoi prima della gara, mentre le squadre e la terna arbitrale erano ivi presenti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).
€ 500 TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato al 92°minuto all’interno del recinto di gioco una bottiglietta d’acqua.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE PER DIECI GIORNI
FERNANDEZ FARINA MARIANO ANTONIO (VITERBESE)
per essere entrato ed essersi trattenuto negli spogliatoi mentre era inibito come da decisione
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 9, 13, comma 2, e 19 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso, r.proc.fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CAPUANO EZIO (TARANTO)
per aver, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, al triplice fischio entrava sul terreno di gioco e avvicinandosi all’arbitro pronunciava al suo indirizzo una frase irriguardosa.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti.
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E € 1000 DI AMMENDA
SIVIGLIA SEBASTIANO (POTENZA)
per aver pronunciato:
1. all’11° minuto del secondo tempo, un’espressione blasfema;
2. al 36° minuto del secondo tempo, un’espressione blasfema per due volte; in entrambe le occasioni mentre si trovava in prossimità della panchina.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S. ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/ CSA 2021-2022 (r. proc. fed, r. c.c.).
MEDICI NON ESPULSI
AMMENDA € 500
MISURACA FERNANDO (TURRIS)
per avere tenuto un comportamento non corretto prendendo posto per un tempo sulla panchina principale e per l’altro su quella aggiuntiva in luogo della posizione riservata ai soccorritori.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessiva dei fatti (r.proc. fed, r.c.c., panchina aggiuntiva).
COLLABORATORI NON ESPULSI
AMMENDA € 500
FUNARO MARCO (AVELLINO)
per avere tenuto un comportamento non corretto, per essere entrato fra il primo ed il secondo tempo negli spogliatoi della squadra dell’Avellino senza averne titolo e senza essere inserito nella distinta gara.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 2, comma 2, 13, comma 2, e 4 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r.proc. fed.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 1000 DI AMMENDA
GRAZIANI VITTORIO (GELBISON)
per avere tenuto, al 31° minuto del secondo tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo, a gioco in svolgimento e con il pallone non a distanza di gioco, con un calcio da tergo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario (r.a.a.).
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SEMENZATO DANIEL (VITERBESE)
per aver pronunciato nel medesimo frangente per tre volte un ’espressione blasfema mentre usciva dal campo dopo essere stato sostituito.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed, r.c.c.).













