SOCIETA’
AMMENDA
€ 2000 JUVE STABIA
A) perché al termine della gara propri sostenitori scavalcavano la recinzione entrando sul terreno di gioco rivolgendo insulti contro i tifosi avversari; venivano poi allontanati dalle Forze dell’Ordine;
B) perché propri calciatori al termine della gara, rivolgevano verso il Settore dei tifosi Ospiti ingiurie e gesti osceni;
C) perché propri sostenitori facevano esplodere numero sette petardi e alcuni fumogeni all’intero del proprio settore nel corso della gara, inoltre al 95° minuto della gara lanciavano una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di gioco senza conseguenze;
D) per non aver assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi riservati alla Quaterna e per essere gi stessi in pessime condizioni igienico sanitarie (r. proc. fed., r. c.c., referto arbitrale).
€ 1500 FIDELIS ANDRIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato:
1. due cancelli mentre cercavano di entrare sul terreno di gioco;
2. alcune strutture dell’impianto (servizi igienici, locale bar);
3. per avere persona non autorizzata, ma riferibile alla Società, fatto accesso al recinto di gioco senza essere inserita in distinta gara e venendo a colluttazione con altra persona della società avversaria.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.C. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 500 LATINA per avere persona non autorizzata, ma riferibile alla Società, fatto accesso al recinto di gioco senza essere inserita in distinta gara venendo a colluttazione con altra persona della società avversaria.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.C (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 300 AUDACE CERIGNOLA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato, all’interno del Settore Ospiti, tre seggiolini.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.C. (r. c.c., supplemento r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 250 AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato sul terreno di gioco un fumogeno e una bottiglietta di
plastica, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 250 TARANTO per avere i propri sostenitori lanciato sul terreno di gioco due bottigliette d’acqua semipiene, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 1 MAGGIO 2023 E EURO 500 DI AMMENDA
DONATIELLO ANTONIO (VIRTUS FRANCAVILLA)
per proteste nei confronti dell’Arbitro (panchina aggiuntiva).
FRACCHIOLLA DOMENICO (VIRTUS FRANCAVILLA)
per proteste nei confronti dell’Arbitro (panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA
FERRARA CIRO (JUVE STABIA)
per aver proferito una frase irriguardosa nei confronti dell’Arbitro (panchina aggiuntiva).
ALBARELLA NICOLA (LATINA)
per avere al termine della gara, nei pressi del tunnel d’uscita, tenuto un comportamento provocatorio e antisportivo nei confronti dei dirigenti avversari (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PAZIENZA MICHELE (AUDACE CERIGNOLA)
per aver proferito una frase irriguardosa nei confronti della Quaterna arbitrale (r. A.A. n.1)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CELESIA CHRISTIAN (ACR MESSINA)
A) una giornata di squalifica per doppia ammonizione;
B) due giornate di squalifica perché, dopo essere stato espulso, mentre usciva dal terreno di gioco teneva un comportamento provocatorio sia nei confronti dei calciatori della panchina avversaria, che dei tifosi avversari ai quali rivolgeva gesti offensivi scatenando la reazione degli stessi. Giunto negli spogliatoi colpiva con dei pugni la porta d’ingresso degli spogliatoi riservati agli ospiti (referto
arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MANETTA MARCO (TARANTO)
per aver proferito frasi offensive nei confronti di un calciatore della squadra avversaria mentre lo stesso abbandonava il campo (r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
TARTAGLIA ANGELO (MONTEROSI TUSCIA)
MAROTTA ALESSANDRO (VITERBESE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
RIZZO AGOSTINO (AVELLINO)
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO (PICERNO)
GUERRA WALTER (PICERNO)
SANTORO SALVATORE (MONTEROSI TUSCIA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
VOLPE GIOVANNI (POTENZA)
MASTROMONACO GIAN LUCA (TARANTO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)
EVANGELISTI NICOLO’ (TARANTO)













