Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 18 e 19 Dicembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito 115/337 integralmente si riportano:
GARE DEL 16, 17 e 18 DICEMBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata di andata del Campionato i sostenitori della Società ACR MESSINA, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, CESENA, JUVE STABIA, LATINA, MONOPOLI, NOVARA, PESCARA e TRENTO, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: – introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 2.000,00
JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, posizionati dal Settore Tribuna, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 18° minuto del secondo tempo, a gioco fermo, del liquido che attingeva sulla schiena 115/338 l’Assistente Arbitrale n.1; 2. al 19° minuto del secondo tempo, a gioco in svolgimento, del liquido che attingeva sui pantaloncini l’Assistente Arbitrale n. 1. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere, le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n.1, r. proc. fed, r. c.c.).
POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 12° minuto del secondo tempo, alcune monetine in direzione del portiere della squadra avversaria, senza colpirlo, costringendo l’Arbitro, con tale condotta, ad interrompere la gara per circa 30 secondi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, valutata la condotta di particolare pericolosità e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale).
AMMENDA € 700,00
MONOPOLI per fatti per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato: 1. al 12° minuto del primo tempo, un petardo di forte entità nel recinto di gioco; 2. al 23° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex. art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
BRINDISI per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi della squadra ospitata al termine della gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
CATANIA per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi riservati agli Arbitri al termine della gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale). PRO SESTO per avere la quasi totalità (80%) dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna 2 Vito Porro, al 41° minuto del secondo tempo, intonato un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMENDA € 500,00
GRECO VINCENZO (PICERNO) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di tesserati avversari in quanto pronunciava nei loro confronti frasi irriguardose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r c.c.).
PRIMICILE ROSARIO (TURRIS) per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto, forniva indicazioni tecniche all’Allenatore SALVATORE LORENZO comunicategli dall’Allenatore squalificato CANEO BRUNO, così concorrendo nella violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 21, comma 9, C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed.).
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
DI DONATO DANIELE (LATINA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
HAMLILI ZACCARIA (MONOPOLI)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO (ACR MESSINA)
CAPOMAGGIO GALO (AUDACE CERIGNOLA)
BERRA FILIPPO (BENEVENTO)
GARATTONI ALESSANDRO (FOGGIA)
SINI SIMONE (MONTEROSI TUSCIA)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (PICERNO)
SCHIATTARELLA PASQUALE (POTENZA)














