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Vicenza-Taranto, al via la prevendita

Foto Franco Capriglione

Serie C – PlayOff, Giudice Sportivo: 3000 euro di multa al Vicenza, 1200 al Benevento

Solo 2500 euro di multa nei confronti dell'Avellino. Fermato per due turni Golemic del Vicenza

GARA L.R. VICENZA – AVELLINO DEL 2 GIUGNO 2024

Il Giudice Sportivo,
letta la relazione redatta dalla Procura Federale, in particolare con riferimento a quanto accaduto nel corso della gara relativamente al contatto tra alcuni sostenitori della Società Avellino e due Stewart in servizio presso il Settore Ospiti ed il loro ferimento, invita la Procura Federale a svolgere ulteriori approfondimenti istruttori utili alla puntuale ricostruzione dei fatti, acquisendo ulteriori elementi a riscontro di quanto riferito dal tesserato della Società L.R. VICENZA.
Con riserva di adottare i più opportuni provvedimenti e fermi rimanendo i provvedimenti già adottati.

AMMENDA € 3.000,00

L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1. in concomitanza con l’inizio della gara, dal Settore Gradinata Sud, un bengala, sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. al 14° minuto del primo tempo, dal Settore Distinti Numerati, un bengala sul terreno di gioco, senza conseguenze;
3. al 19° minuto del secondo tempo, dal Settore Gradinata Sud, un bengala sul terreno di gioco, senza conseguenze;
4. al 19° minuto del secondo tempo, dal Settore Gradinata Sud, una bottiglietta vuota sul terreno di gioco, senza conseguenze;
5. dal 19° minuto al 23° minuto del secondo tempo, dal Settore Distinti, in risposta ai lanci effettuati dai tifosi avversari, tre fumogeni verso gli stessi posizionati nel Settore Gradinata Nord, condotta che determinava la sospensione della gara per quattro minuti;
6. al 97° minuto della gara, dal Settore Gradinata Sud, un bengala di media potenza sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la sospensione della gara e la intrinseca pericolosità del lancio di materiale pirotecnico all’indirizzo di tifosi avversari, e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 2.500,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, un bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. nell’aver lanciato, al 41° minuto del primo tempo, un bicchiere pieno di liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. nell’avere, al 19° minuto del secondo tempo, un proprio sostenitore, scavalcato le barriere di recinzione del Settore Gradinata Nord, tentando di appropriarsi di una bandiera, prontamente fermato dalle Forze dell’Ordine prima di poter raggiungere il Settore Distinti Numerati riservato ai tifosi avversari;
4. nell’aver lanciato, al 19° minuto del secondo tempo, tre petardi di media potenza sul terreno di gioco, senza conseguenze;
5. nell’aver lanciato, dal 19° al 23° minuto del secondo tempo, due petardi e due fumogeni verso i tifosi avversari posizionati nel Settore Distinti Numerati, condotta che determinava la sospensione della gara per quattro minuti;
6. nell’aver lanciato, al 30° minuto del secondo tempo, un petardo di media potenza sul terreno di gioco, senza conseguenze;
7. nell’aver danneggiato, due casse audio poste in prossimità delle barriere di recinzione del Settore Gradinata Nord.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la sospensione della gara e la intrinseca pericolosità del lancio di materiale pirotecnico all’indirizzo di tifosi avversari, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in
trasferta e considerati modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.200,00

BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver acceso, prima dell’inizio della gara, nel proprio Settore innumerevoli fumogeni e bengala intermittenti, determinando, con tale condotta, un ritardo di due minuti nell’avvio della gara, in attesa che tornasse una corretta visibilità;
2. nell’aver lanciato, al fischio di inizio della gara nel recinto di gioco un fumogeno, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al ritardo nell’avvio della gara (supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

ZOILA LEANDRO (AVELLINO)
per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, a seguito della segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, usciva intenzionalmente dall’area tecnica pronunciando frasi irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato e mettendone in dubbio la imparzialità.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale, panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
GOLEMIC VLADIMIR (L.R. VICENZA)
per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo la segnatura di una rete avversaria, a gioco fermo mentre tentava di raccogliere il pallone dalla porta e dopo aver ricevuto una spinta dall’avversario, reagiva colpendolo con un calcio di media intensità all’altezza del polpaccio, facendolo cadere a terra.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e l’impossibilità di giocare il pallone.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

ARMELLINO MARCO (AVELLINO)
TALIA ANGELO (BENEVENTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR)

PALMIERO LUCA (AVELLINO)
MECCARIELLO BIAGIO (BENEVENTO)
ZANON SIMONE (CARRARESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
GORI GABRIELE (AVELLINO)
MARCONI MICHELE (AVELLINO)
PATIERNO FRANCESCOCOSIMO (AVELLINO)
CICIRETTI AMATO (BENEVENTO)
DELLA MORTE MATTEO (L.R. VICENZA)
PROIA FEDERICO (L.R. VICENZA)

Tags: Serie C
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