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Soccer Massafra ko a tavolino: accolto il ricorso del Brilla Campi

Foto Aurelio Castellaneta

Soccer Massafra ko a tavolino: accolto il ricorso del Brilla Campi

Il Giudice Sportivo ribalta il risultato della sfida del Trofeo “Antennasud” di Eccellenza: decisiva la posizione irregolare del calciatore Pentimone

Una lunga vicenda giudiziaria sportiva si conclude con la sconfitta a tavolino per la Soccer Massafra 1963. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti ha infatti accolto parzialmente il ricorso presentato dalla Brilla Campi, disponendo il 3-0 a favore della formazione salentina nella gara disputata il 14 dicembre 2025, valida per il campionato di Eccellenza Trofeo “Antennasud” 2025/2026.

Al centro della controversia la posizione del calciatore Raffaele Pentimone, ritenuto irregolarmente tesserato alla data dell’incontro. Secondo quanto ricostruito dagli organi federali, il modulo cartaceo relativo al tesseramento sarebbe stato sottoscritto dal presidente del club massafrese, Fernando Rubino, durante il periodo di inibizione disciplinare a lui inflitto.

Il procedimento ha attraversato diversi gradi della giustizia sportiva. In un primo momento, il Giudice Sportivo aveva sospeso il giudizio rimettendo gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, chiamato a verificare la regolarità delle posizioni contestate dal Brilla Campi. Il TFN aveva poi stabilito la regolarità dei tesseramenti dei calciatori Gramegna, Kordic e Sergio, ma dichiarato irregolare quello di Pentimone.

Successivamente, la Soccer Massafra 1963 aveva presentato reclamo alla Corte Federale d’Appello, che però ha confermato integralmente la decisione del Tribunale Federale. A quel punto il Giudice Sportivo Territoriale ha definitivamente deciso sul ricorso, applicando quanto previsto dall’articolo 10 del Codice di Giustizia Sportiva.

Per effetto della decisione, la gara viene omologata con il risultato di 0-3 in favore del Brilla Campi. Nessuna tassa di reclamo sarà invece addebitata alla società ricorrente, in virtù del parziale accoglimento dell’istanza.


Dispositivo completo

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, avv. Mario Pinto, assistito dai sostituti avv.ti Domenico Carone e Pier Giovanni Traversa, nonché dal rappresentante dell’A.I.A., sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia), e con la collaborazione degli avv.ti Roberto Tartaro e Vincenzo Scorcia, nella riunione del 12/05/2026 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

ECCELLENZA TROFEO “ANTENNA SUD” 2025/2026

GARE DEL 14/12/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 14/12/2025 SOCCER MASSAFRA 1963 – BRILLA CAMPI

Il Giudice Sportivo Territoriale;

esaminati gli atti ufficiali;

RITENUTO IN FATTO

La società USD BRILLA CAMPI, con tempestivo ricorso preannunciato via P.E.C. e ritualmente trasmesso alla società ASD SOCCER MASSAFRA 1963, adiva questo Giudice Sportivo Territoriale avverso il risultato della gara in oggetto, eccependo la posizione irregolare dei sigg. GRAMEGNA NICOLO (nato il 22.9.2001), KORDIC ANTE (nato il 26.1.1992), PENTIMONE RAFFAELE (nato il 20.08.2001) e SERGIO ROBERTO (nato il 09.04.2006).

A detta della ricorrente, il tesseramento dei suddetti calciatori era irregolare, perché le relative pratiche erano state sottoscritte dal Presidente della società ASD SOCCER MASSAFRA 1963, sig. RUBINO FERNANDO, durante il periodo di inibizione comminatogli a seguito di accordo sulla sanzione ex art. 126 C.G.S. pubblicato sul C.U. FIGC – LND n.ro 187/AA del 30.10.25.

L’istante chiedeva la vittoria della gara in proprio favore.

L’ ASD SOCCER MASSAFRA 1963 trasmetteva memoria difensiva, allegando la documentazione relativa al tesseramento dei soli calciatori GRAMEGNA, KORDIC e SERGIO, sottoscritti dal dirigente Di Fino Giuseppe, omettendo l’invio dei documenti relativi al sig. PENTIMONE RAFFAELE.

Questo Giudice, giusta provvedimento pubblicato in data 27.1.26 sul C.U. n.ro 165 del C.R. PUGLIA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del C.G.S. sospendeva il procedimento rimettendo gli atti della gara al Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti, per l’accertamento della regolarità del tesseramento dei calciatori indicati dall’istante nel ricorso.

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti, con Decisione/0009/TFNST-2025-2026 pubblicata in data 9.3.26, “definitivamente pronunciando in risposta alla richiesta di giudizio del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, riconosce la regolarità della posizione di tesseramento dei calciatori Gramegna Nicolò, Kordic Ante e Sergio Roberto alla data del 14 dicembre 2025. Di conto, ritiene la irregolarità del tesseramento del calciatore Pentimone Raffaele alla data del 14 dicembre 2025”.

Questo Giudice, preso atto del provvedimento, ai sensi dell’art. 67 del C.G.S. fissava per la decisione del ricorso la riunione del 17.3.26, giusta provvedimento pubblicato in data 10.3.26 sul C.U. n.ro 203 del CR PUGLIA.

La società ASD SOCCER MASSAFRA 1963, con istanza del 16.3.26, chiedeva la sospensione del procedimento innanzi al Giudice Sportivo, avendo reclamato innanzi alla Corte Federale di Appello la decisione del Tribunale Federale relativamente alla posizione del calciatore PENTIMONE RAFFAELE.

Questo Giudice, con provvedimento pubblicato in data 17.03.26 sul C.U. n.ro 208 del CR PUGLIA, sospendeva il procedimento in attesa dell’esito dell’Appello proposto dalla ricorrente.

La Corte Federale di Appello, con Decisione/0110/CFA-2025-2026 pubblicata in data 13.4.26, respingeva il reclamo proposto dalla ASD SOCCER MASSAFRA 1963.

Questo Giudice, vista la decisione della Corte Federale di Appello, con provvedimento pubblicato in data 5.5.26 sul C.U. n.ro 254 del CR PUGLIA, fissava la riunione del 12.5.26 per la decisione del ricorso.

La ricorrente ha trasmesso con PEC del 8.5.26 propria memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso della società ASD BRILLA CAMPI è fondato limitatamente alla posizione del calciatore sig. PENTIMONE RAFFAELE (nato il 20.08.2001), schierato in campo dalla resistente nella gara in oggetto.

Relativamente al predetto calciatore, il Tribunale Federale Nazionale, con la decisione di cui in premessa, depositata il 9.3.26 e confermata in sede di appello, ha riconosciuto l’irregolarità del tesseramento alla data del 14 dicembre 2025, precisando che:

“Nel caso di specie, risulta documentalmente accertato che il Presidente Fernando Rubino, in costanza della sanzione di inibizione, ha sottoscritto il modulo cartaceo relativo al tesseramento del calciatore Pentimone, svolgendo pertanto un’attività che deve ritenersi incompatibile con il regime interdittivo derivante dalla irrogazione della sanzione disciplinare.

Tale circostanza comporta l’irregolarità della procedura di tesseramento del calciatore medesimo, con conseguente assenza di valido titolo sportivo alla partecipazione alla gara oggetto di reclamo.

Diversamente, per quanto riguarda i calciatori Gramegna Nicolò, Kordic Ante e Sergio Roberto, non risultano emergere dagli atti elementi idonei a dimostrare che la relativa procedura di tesseramento sia stata influenzata da attività svolte dal Presidente inibito, non potendosi considerare tali le attività meramente tecnico-procedimentali, quale la de materializzazione dell’atto cartaceo o la richiesta di firma prodromica alla apposizione della firma digitale, non costituendo le stesse manifestazione di una volontà di tipo “negoziale”; con la conseguenza che, in relazione ai predetti tesserati, non sussistono profili di irregolarità rilevanti ai fini del presente giudizio”.

Per tali motivi, a carico della società ASD SOCCER MASSAFRA 1963 andrà applicata la sanzione sportiva della perdita della gara come previsto dall’art. 10 1º e 6º comma del C.G.S.

DELIBERA

  1. di accogliere parzialmente il ricorso promosso dalla società ASD BRILLA CAMPI;
  2. di dichiarare la posizione irregolare del calciatore PENTIMONE RAFFAELE (ASD SOCCER MASSAFRA 1963) alla data della gara in oggetto;
  3. di comminare a carico della società ASD SOCCER MASSAFRA 1963 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 in favore della società BRILLA CAMPI;
  4. di non addebitare la tassa ricorso a carico della società ASD BRILLA CAMPI stante il parziale accoglimento del ricorso.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETÀ

PERDITA DELLA GARA:

  • SOCCER MASSAFRA 1963

Vedi delibera

Tags: massafra
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