La Procura Federale della FIGC ha definito con un accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva il procedimento aperto nei confronti del calciatore Vincenzo Cozzella e della U.S. Bitonto Calcio SSD, in relazione a quanto avvenuto dopo la gara di Eccellenza contro il A.S. Bisceglie 1913 disputata il 9 novembre 2025.
Secondo quanto riportato nel Comunicato Ufficiale n. 492/AA del 6 maggio 2026, Cozzella – all’epoca tesserato con il Bitonto – avrebbe inviato tramite Instagram messaggi offensivi all’arbitro e a uno degli assistenti che avevano diretto l’incontro.
La contestazione mossa dalla Procura Federale riguarda la violazione dell’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, norma che richiama i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva. Alla società neroverde è stata invece contestata la responsabilità oggettiva ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del CGS.
Le parti hanno scelto di definire il procedimento attraverso il patteggiamento previsto dall’articolo 126 del Codice di Giustizia Sportiva. L’accordo, ratificato senza osservazioni dal Presidente Federale, prevede:
- 45 giorni di inibizione per Vincenzo Cozzella;
- ammenda di 250 euro per la U.S. Bitonto Calcio SSD.
La FIGC ha inoltre precisato che il pagamento dell’ammenda dovrà avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del comunicato ufficiale. In caso di mancato versamento, l’accordo sarà risolto e il procedimento disciplinare riprenderà nei confronti dei soggetti inadempienti.
Dispositivo completo
COMUNICATO UFFICIALE N. 492/AA DEL 6 MAGGIO 2026
− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 552 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo COZZELLA, e della società U.S. BITONTO CALCIO SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:
Vincenzo COZZELLA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Bitonto Calcio SSD a r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, dopo la gara U.S. Bitonto Calcio SSD a r.l. – A.S. Bisceglie 1913 del 9.11.2025 valevole per il campionato di Eccellenza, inviato tramite il social network Instagram all’arbitro ed a uno degli assistenti che hanno diretto l’incontro messaggi offensivi;
U.S. BITONTO CALCIO SSD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Vincenzo Cozzella;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Vincenzo COZZELLA,
- Società U.S. BITONTO CALCIO SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonello ORLINO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo COZZELLA,
- € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società U.S. BITONTO CALCIO SSD;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083
(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.














