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Taranto-Catania 3-2, la fotogallery

Serie C/C, Giudice Sportivo: multa di 1500€ nei confronti del Taranto

"Per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica". Squalificato Granata per un turno

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 22 e 23 novembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 20, 21 E 22 NOVEMBRE 2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA’

AMMENDA

€ 1.500 TARANTO
1. per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 2°minuto e all’11°minuto del primo tempo e al 12°minuto del secondo tempo, tre petardi di elevata potenza all’interno del settore loro riservato;
2. per avere i suoi sostenitori intonato, al 17°minuto del primo tempo di gioco per due volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine.
3. per avere i suoi sostenitori intonato, al 33°minuto del secondo tempo di gioco per due volte, cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni calcistiche.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r.proc. fed., r.c.c.).
€ 500 AVELLINO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 45°minuto del secondo tempo, due piccoli petardi nel settore a loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r.proc. fed., r.c.c.).
€ 500 BARI per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere due petardi di alta potenza nel settore a loro riservato, il primo ad inizio gara ed il secondo al 20°minuto del primo tempo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c., supplemento r.c.c.).
€ 500 FIDELIS ANDRIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, ad inizio gara, un petardo di alta potenza nel settore a loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r.proc. fed., r.c.c.).
€ 500 MONOPOLI per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 32°minuto del primo tempo, un petardo di grosse dimensioni nel settore a loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r.proc. fed., r.c.c.).
€ 500 TURRIS per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 16°minuto del secondo tempo, un petardo di grosse dimensioni nel settore a loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r.proc. fed., r.c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2021 E € 500 DI AMMENDA
CONDO’ LUIGI (VIBONESE)
per avere, al 35°minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto, protestava nei suoi confronti con gesti plateali di dissenso uscendo dall’area tecnica.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
PELLEGRINO MAURIZIO (CATANIA)
per avere, al 13°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto, a seguito della segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, si alzava dalla panchina, si avvicinava a metà campo proferendo una frase irriguardosa nei confronti dell’arbitro.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r.IV uff., panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PADOVANO GIUSEPPE (ACR MESSINA)
per avere, al 45°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della quaterna arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina e protestava platealmente nei confronti di una decisione arbitrale rivolgendo alla quaterna epiteti offensivi.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., ritenuta
la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta e le parole utilizzate (r.IV uff.).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SOTTILI STEFANO (JUVE STABIA)
per aver pronunciato, al 93°minuto circa della gara, un’espressione blasfema mentre si trovava all’interno dell’area tecnica ed a seguito di una decisione arbitrale.
Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
TISSONE FERNANDO DAMIAN (PAGANESE)
per avere, al 18°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, tirava un calcio all’avversario colpendolo all’altezza della caviglia.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessiva della condotta e considerato che l’avversario ha potuto riprendere il gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE E € 500 DI AMMENDA
D’ANGELO MASSIMO (PICERNO)
1. per doppia ammonizione;
2.per essersi trattenuto, dopo il provvedimento di espulsione e fino all’84°minuto circa, all’interno del recinto di gioco all’uscita del tunnel che conduce agli spogliatoi (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
DI PASQUALE DAVIDE (FOGGIA)
GRANATA ANTONIO (TARANTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

ALOI SALVATORE (AVELLINO)
ALLEGRETTO ANDREA (PICERNO)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (PICERNO)
SABATINO SERGIO (FIDELIS ANDRIA)
CARILLO LUIGI (ACR MESSINA)
FOFANA LAMINE (ACR MESSINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TERRANOVA EMANUELE (BARI)
INGROSSO GABRIELE (VIRTUS FRANCAVILLA)
CALDORE MARCO (JUVE STABIA)
ADORANTE ANDREA (ACR MESSINA)
FAZZI NICOLO’ (ACR MESSINA)
MANARELLI DAVIDE (PAGANESE)
VITIELLO LEANDRO (PAGANESE)

Tags: Taranto FC 1927
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