DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 10 e 11 Ottobre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DELL’8,9 E 10 OTTOBRE 2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata di andata del campionato i sostenitori delle Società ALESSANDRIA, AUDACE CERIGNOLA, CROTONE, FIDELIS ANDRIA, FOGGIA, GUBBIO, LATINA e TARANTO,
hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenza dannose;
– ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre Società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA
€ 1500 PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere due petardi di media potenza, uno al 7° minuto
circa all’interno del recinto di gioco e l’altro al 21° minuto circa nel settore dagli stessi occupato, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate
conseguenze dannose (r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
€ 1000 CROTONE
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel settore “Curva Sud” loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 19° minuto del secondo tempo, all’interno del terreno di gioco dell’incontro due bottigliette di plastica contenenti acqua, senza arrecare danno a persone o a cose;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel settore curva sud loro riservato, intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari, al 12°, al 25°, al 26° ed al 31° minuto del primo tempo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose. Misura attenuata anche in
considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 1000 TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’interno del recinto di gioco, due fumogeni accesi, uno al 6° minuto e l’altro al 24° minuto del primo tempo, senza causare nessuna conseguenza per persone e cose.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta. Misura attenuata anche in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
€ 500 AVELLINO per avere i suoi sostenitori, posizionati nel settore loro riservato, intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari, al 22° ed al 27° minuto del primo tempo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 200 MONOPOLI per avere alcuni suoi sostenitori, posizionati nella gradinata Est, nel numero di circa quindici, intonato cori oltraggiosi nei confronti di un calciatore della Squadra avversaria al 12° minuto del secondo tempo per tre volte.
Ritenuta la continuazione, valutata la consistenza numerica degli autori della condotta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. Misura attenuata anche in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.c.c.)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MICHELE PAZIENZA (AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, nonostante i ripetuti richiami, usciva dall’area tecnica e protestava nei confronti di una sua decisione, pronunciando al suo indirizzo frasi irrispettose e continuando a protestare mentre usciva dal terreno di gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma1, lett. a), C.G. S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r.IV ufficiale).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
ROSSI ALESSANDRO (MONTEROSI TUSCIA)
per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone uscito dal terreno di gioco, a seguito di un normale contrasto di gioco, lo colpiva con uno schiaffo di media intensità al volto con la mano aperta e il braccio teso.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e il fatto che la condotta è stata perpetrata con il pallone fuoriuscito dal terreno di gioco e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CARLETTI CRISTIAN (LATINA)
per avere, al 2° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, nel contendere il pallone ad un avversario alzava la gamba colpendolo al volto.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità dell’azione compiuta, e dall’altro, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario














