DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 17 Ottobre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 15 OTTOBRE 2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della ottava giornata di andata del campionato i sostenitori delle Società FOGGIA, MONOPOLI, POTENZA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenza dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA
€ 2000 CROTONE
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato nel settore avversario tre bottigliette di plastica;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, nel corso del secondo tempo, fra il 10° minuto ed il 40° minuto, un suo
sostenitore minacciato ed aggredito più volte, verbalmente e fisicamente, alcuni steward presenti nel settore a loro dedicato;
C) per avere i suoi sostenitori intonato ad inizio gara e per due volte cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi della Squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta. Sanzione ulteriormente attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 1000 CATANZARO per fatti contrari per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel settore Curva Ovest, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, al 32° minuto del primo tempo e al 17° minuto del secondo tempo, un fumogeno, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., supplemento r. proc. fed., r. c.c.).
€ 1000 FOGGIA perché due soggetti riferibili alla Società, non inseriti in distinta di gara, stazionavano durante il secondo tempo all’interno del recinto di gioco nonostante non fossero inseriti in distinta gara.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 1000 MONTEROSI TUSCIA per avere fatto disputare la gara senza raccattapalle, così determinando, in alcuni casi, ritardi nella ripresa del gioco, con conseguenti proteste degli ospiti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, anche con riferimento all’art 66 NOIF, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 700 ACR MESSINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara all’interno del recinto di gioco due bottigliette d’acqua, di cui una semipiena e l’altra vuota, senza colpire alcuno.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose. Sanzione ulteriormente attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
€ 300 POTENZA per avere i suoi sostenitori posizionati nel settore curva ospiti intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari al 30°, al 32°, al 37°, al 40° ed al 45° minuto del secondo tempo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta. Sanzione ulteriormente attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 24 OTTOBRE 2022 ED EURO 500 DI AMMENDA
PICARIELLO ALESSANDRO (AVELLINO)
per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, usciva dall’aerea tecnica spintonando e togliendo il pallone dalle mani di un avversario che si apprestava a battere una rimessa laterale nel tentativo di ritardare la ripresa del gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
GIOVE GIUSEPPE (TARANTO)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FILIPPI GIACOMO (VITERBESE)
per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della quaterna arbitrale, in quanto, nonostante ripetuti richiami, continuava a protestare in modo plateale nei confronti di una decisione arbitrale, gesticolando e urlando all’indirizzo della Squadra arbitrale un epiteto irrispettoso.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
CAPUANO EZIO (TARANTO)
MASSAGGIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA
D’ANGELIS EMILIANO (POTENZA)
per avere, al 44° minuto del primo tempo tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a seguito di una decisione arbitrale, si alzava dalla panchina inveendo nei suoi confronti con parole e gesti, così provocando un clima di tensione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
MATINO EMMANUELE (POTENZA)
per avere tenuto, al 33°minuto del secondo tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone a distanza di gioco, nella contesa del pallone lo colpiva con un pugno al volto all’altezza della guancia sinistra.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze e, dall’altra, la pericolosità del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
GONNELLI LORENZO (AUDACE CERIGNOLA)
per avere tenuto, al 16° minuto del secondo tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone lontano, colpiva un avversario al volto con il palmo della mano aperto, facendolo cadere a terra.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PELUSO MICHELE (JUVE STABIA)
per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
MANZARI GIACOMO (MONOPOLI)
GIRASOLE DOMENICO (POTENZA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
DI NOIA GIOVANNI (FOGGIA)
PETRICCIONE JACOPO (CROTONE)
PIROLI DANILO (MONTEROSI TUSCIA)
LAARIBI MOHAMED (POTENZA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
LIGI ALESSANDRO (AUDACE CERIGNOLA)
BIASCI TOMMASO (CATANZARO)
ROMANO ANTONIO (TARANTO)
MAROTTA ALESSANDRO (VITERBESE)














