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Serie C/C, Giudice Sportivo: un turno di squalifica per Riggio del Taranto

Foto Taranto FC 1927 - Walter Nobile

Serie C/C, Giudice Sportivo: un turno di squalifica per Riggio del Taranto

Multa di 200 Euro alla società e un turno di stop per il massaggiatore Cosimo Alfieri per il Taranto FC 1927

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 27 Novembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 24, 25 e 26 NOVEMBRE 2023

SOCIETA’

AMMENDA € 1.000,00
FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud e Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 31° minuto del primo tempo (dal Settore Curva Sud) una bottiglietta semipiena nel
terreno di gioco;
2. al 65° minuto della gara una bottiglietta semipiena sul terreno di gioco;
3. al 93° minuto della gara un accendino sul terreno di gioco;
4. a fine gara una bottiglietta semipiena sul terreno di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00

CROTONE
A) per avere la quasi totalità (85%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 19° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per due volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 3° minuto del secondo tempo, una bottiglietta di plastica semipiena
sul terreno di gioco e due bottigliette di plastica semipiene nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, al 39° minuto del secondo tempo, un accendino sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 30° minuto circa del secondo tempo, a gioco in svolgimento, all’interno del recinto di gioco, nell’area di rigore, in una zona dove non erano presenti calciatori nel momento del lancio, una bottiglietta d’acqua di plastica semivuota, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

ACR MESSINA per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto nella rete era presente un buco in precedenza segnato dall’Arbitro ma non riparato dalla Società.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.).

PICERNO per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 20%) presenti nel Settore Distinti Locali, intonato, al 60° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti di un Calciatore della Squadra avversaria ripetuto per circa un minuto.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MIGLIACCIO VINCENZO (PICERNO)
per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

RICCARDI PASQUALE (MONOPOLI)
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con una testata al volto.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, il tipo di colpo inferto, l’essere il fatto stato commesso a gioco fermo e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

ERRADI BILAL (JUVE STABIA)
per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, dopo un contatto con quest’ultimo, reagiva mettendogli un braccio sulla parte alta del petto, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

FRANCO DOMENICO (ACR MESSINA)
LEO DANIEL COSIMO O (CROTONE)
TOUNKARA TOUNKARA MAMADOU (FOGGIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

MARTINELLI LUCA (AUDACE CERIGNOLA)
SARAO MANUEL (CATANIA)
TRIBUZZI ALESSIO (CROTONE)
TUMMINELLO MARCO (CROTONE)
VITALE GAETANO (SORRENTO)

SOCIETA’

AMMENDA € 5.000,00

BRINDISI
per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore denominato “Tribuna Ospiti”, posto in essere i seguenti comportamenti:
1. prima dell’inizio della gara lancio di due bengala sul terreno di giuoco, con danni al manto erboso sintetico;
2. al 2° minuto del primo tempo lancio di un bengala sul terreno di giuoco, con danni al manto erboso sintetico e operazioni di spegnimento del bengala che costringevano ad una breve interruzione (40 secondi circa) del giuoco;
3. al 39° minuto del secondo tempo lancio di un bengala sulla superficie di copertura in plexiglass della panchina del Brindisi a seguito della combustione del bengala, venivano arrecati danni alla copertura della panchina;
4. al 39° minuto del secondo tempo un bengala sul terreno di giuoco, il quale arrecava danni al manto erboso sintetico;
5. al 42° minuto del secondo tempo lancio di due bengala sul terreno di giuoco, con danni al manto erboso sintetico;
6. al 43° minuto del secondo tempo e dopo il termine della gara lancio di due aste da bandiera in plastica e due bottigliette di acqua da 0,5 lt sul terreno di giuoco, senza arrecare danni a persone o cose;
7. dopo il termine della gara lancio di tre bengala sul terreno di giuoco, i quali arrecavano danni al manto erboso sintetico;
8. dopo il termine della gara lancio di un rotolo grande di nastro adesivo sul terreno di giuoco, senza arrecare danni a persone o cose;
9. danneggiamento di sei seggiolini posizionati nel Settore loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta e che i fatti sopra indicati sono contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e integrano atti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica e che gli stessi sono connotati da gravità, in quanto hanno provocato una breve sospensione della gara ed hanno rappresentato un
rischio per l’incolumità dei tesserati e provocato danni al terreno di giuoco e alla copertura di una panchina (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n.1, r. Assistente Arbitrale n.2, r. IV Ufficiale, proc. fed, r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento se richiesto).

AMMENDA € 200,00
TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato una bottiglietta di caffè e una bottiglietta d’acqua semipiena nel recinto di giuoco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5 DICEMBRE 2023 ED € 500,00 DI AMMENDA DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO (CASERTANA)
per aver provocato la rottura del pannello laterale della panchina con un pugno (panchina aggiuntiva, r. proc. fed. r. c.c.).

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ALFIERI COSIMO (TARANTO)
per aver proferito una frase offensiva nei confronti dei componenti della panchina avversaria (r. IV Ufficiale).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CASOLI GIACOMO (CASERTANA)
durante un’azione di gioco, disinteressandosi del pallone, colpiva un avversario con una gomitata all’altezza dello stomaco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

ALTOBELLI DANIELE (MONTEROSI TUSCIA)
RIGGIO CRISTIAN (TARANTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RISOLO ANDREA (VIRTUS FRANCAVILLA)

Tags: Serie C
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