Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 5 e 6 Febbraio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 2, 3, 4 e 5 FEBBRAIO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata di ritorno del Campionato i sostenitori della Società ACR MESSINA, AVELLINO, CARRARESE, JUVE STABIA, MONOPOLI, PERUGIA, PESCARA, RIMINI e TARANTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: – introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; -considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 1.500,00
BRINDISI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. fatto esplodere, all’88° minuto della gara, un petardo di forte intensità nel proprio Settore, senza conseguenze; 2. lanciato, all’89° e 92° minuto della gara, due fumogeni nel recinto di gioco che venivano prontamente rimossi dai Vigili del Fuoco, determinando, con tale condotta, una sospensione della gara per circa trenta secondi da parte dell’Arbitro, in occasione del primo lancio. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.200,00
TARANTO A) per avere, circa il 5% dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Centrale Curva Nord, intonato all’8° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’8° minuto della gara, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. lanciato, all’11° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco così determinando, con tale condotta, una breve sospensione della gara per qualche secondo da parte dell’Arbitro sino a quando un calciatore dell’Avellino raccoglieva il fumogeno e lo lanciava fuori da terreno di gioco; 2. danneggiato tre seggiolini posizionati nel Settore loro riservato. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la sospensione della gara, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, rilevato, altresì, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 200,00
JUVE STABIA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di un minuto, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e il precedente specifico a carico della società sanzionata (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 12 FEBBRAIO 2024
LA CORTE FRANCESCO (VIRTUS FRANCAVILLA) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, sferrava un pugno contro la panchina in segno di protesta nei confronti di una decisione arbitrale. Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 1, lett. a) C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
SALVO GIUSEPPE (ACR MESSINA) per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto lo colpiva con un calcio all’altezza del ginocchio, mentre non stavano contendendosi il pallone, provocandogli dolore temporaneo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e l’impossibilità di giocare il pallone (r. Assistente Arbitrale n. 2).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
ERCOLANO EMANUEL (LATINA)
MONTEAGUDO JUAN CRUZ (VIRTUS FRANCAVILLA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
SOPRANO MARCO (CASERTANA)
LOIACONO GIUSEPPE (CROTONE)
BUGLIO DAVIDE (JUVE STABIA)
MARINO ANTONIO (LATINA)
FANTACCI TOMMASO (MONTEROSI TUSCIA)
MOLNAR IVO (VIRTUS FRANCAVILLA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MATERA ANTONIO (TARANTO)














