Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 26 e 27 Agosto 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 23, 24, 25 e 26 AGOSTO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice Sportivo Sostituto, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società TEAM ALTAMURA, AREZZO, AVELLINO, CARPI, CATANIA, GIUGLIANO, LATINA, LECCO, L.R. VICENZA, RIMINI, SPAL, TORRES, TRIESTINA e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: – introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); – intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 2.000,00
FOGGIA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 96° minuto della gara, un accendino sul terreno di gioco, senza conseguenze; B) per avere alcuni dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, a fine gara, dopo che entrambe le squadre e la Quaterna Arbitrale avevano fatto rientro negli spogliatoi e i tifosi avevano lasciato l’impianto, durante l’allenamento post gara eseguito da cinque calciatori avversari, proferito epiteti razzisti, ripetuti più volte nei confronti di un giocatore avversario comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la condotta sub B) è connotata da particolare gravità, ritenuto che nella specie non ricorre il requisito della dimensione e percezione necessario per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 28, comma 4, C.G.S., rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, durante la gara, tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti econsiderati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).
TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 26° minuto del primo tempo, un petardo di media potenza nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
BENEVENTO per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, dal 58° al 59° minuto della gara, un coro offensivo nei confronti di un calciatore avversario. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.). L.R. VICENZA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud esposto, dal 5° al 7° minuto del secondo tempo, uno striscione contenente frasi offensive nei confronti delle Istituzioni Calcistiche e intonato, per due volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni Calcistiche. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
CROTONE per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 3°, 9° e 10° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti di un calciatore avversario. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 25, comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LIGI ALESSANDRO (AUDACE CERIGNOLA) per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
MONDONICO DAVIDE (CAMPOBASSO) per avere, al 24° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
CALAPAI LUCA (CASERTANA) per avere, al 4° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ERCOLANO EMANUEL (LATINA) per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
MANETTA MARCO (ACR MESSINA)
COCETTA NICCOLO’ (TURRIS)














