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Serie C/C, Giudice Sportivo: 300 euro di multa per il Taranto

Foto Franco Capriglione

Serie C/C, Giudice Sportivo: 300 euro di multa per il Taranto

"Per avere, la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 15° e 19° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine"

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 15 Ottobre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETA’

AMMENDA € 2.000,00

ACR MESSINA A) per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%), posizionati nel Settore Curva Ospiti, intonato al 52° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto per circa quindici secondi che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014),, emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. all’inizio del secondo tempo, tre petardi di elevata potenza sul terreno di gioco, nelle immediate vicinanze di fotografi, raccattapalle e Forze dell’Ordine, così ritardando l’inizio del secondo tempo di circa un minuto; 2. al 48° minuto del secondo tempo, in occasione della segnatura della rete da parte della propria squadra, due petardi sul terreno di gioco, uno di questi esplodeva vicino ad un proprio calciatore mentre stava esultando, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerata la particolare odiosità della condotta sub A) e la pericolosità della condotta sub B), rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (ulteriori rispetto al ritardo nell’avvio del secondo tempo di gara) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., integrazione r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c.).

CATANIA per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord – Settore Superiore Rosso e Settore Inferiore Azzurro, intonato: 1. al 47° minuto del secondo tempo (circa il 70% dei suoi sostenitori), un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto consecutivamente per un minuto, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante; 2. al 49° minuto del secondo tempo (circa il 90% dei suoi sostenitori), intonato un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto consecutivamente per un minuto che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità delle condotte sub 1) e 2) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00

TRAPANI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante il secondo tempo, due fumogeni sul terreno di gioco, una quindicina circa tra bottigliette vuote di plastica e bicchieri sul terreno e nel recinto di gioco, così ritardando la ripresa del gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la ritardata ripresa del gioco) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

TARANTO per avere, la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 15° e 19° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00

MONOPOLI per avere, i suoi sostenitori (circa il 50%), presenti nel Settore Curva Nord, intonato, al 22° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti di tifosi di altra società ripetuto per quattro volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

TEAM ALTAMURA per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.). TORRES per avere, i suoi sostenitori (circa il 70%), posizionati nel Settore Ospiti Tribunetta A, intonato, al 75° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava a gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PUCZKA DAVID (JUVENTUS NEXT GEN) per avere, al 9° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

ANZELMO DOMENICO (ACR MESSINA)
NDOJ EMANUELE (LATINA)

Tags: Serie C
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