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Serie C/C, Giudice Sportivo: multa di 200 Euro nei confronti del Taranto

Foto Franco Capriglione

Serie C/C, Giudice Sportivo: multa di 200 Euro nei confronti del Taranto

"Per avere alcuni dei suoi sostenitori (70%) presenti nel Settore Curva Nord, intonato, al 16° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per tre volte"

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 25 e 26 Novembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETA’

AMMENDA € 1.500,00

ACR MESSINA per avere tre dei suoi sostenitori, posizionati in Curva Sud, in corrispondenza del tunnel che conduce agli spogliatoi, al termine della gara, mentre le squadre facevano rientro negli spogliatoi, indirizzato tre sputi verso i calciatori avversari attingendo due di loro sul corpo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AVELLINO per l’indebita presenza sul terreno di gioco, al 37° minuto del secondo tempo, di un soggetto non identificato ma riconducibile alla società il quale si avvicinava alla panchina avversaria così determinando un clima di tensione e costringendo l’Arbitro a interrompere la gara per circa un minuto; al termine della gara, il medesimo soggetto reiterava il proprio comportamento avvicinandosi ai tesserati avversari creando nuovamente un clima di tensione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta ivi compresa la sospensione della gara (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale).

AMMENDA € 300,00

AUDACE CERIGNOLA per avere i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, al 10° minuto del primo tempo, esposto uno striscione contenente frasi oltraggiose nei confronti delle Istituzioni dello Stato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3,
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica).

AMMENDA € 200,00

GIUGLIANO per avere, alcuni dei propri tesserati, al 48° minuto del secondo tempo, subito dopo la segnatura della rete del pareggio da parte della propria squadra, tenuto un comportamento non corretto, in quanto, nell’esultare sotto laTribuna Centrale, danneggiavano due cartelloni pubblicitari (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TARANTO per avere alcuni dei suoi sostenitori (70%) presenti nel Settore Curva Nord, intonato, al 16° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 26 DICEMBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

FAGGIANO DANIELE (CATANIA) A) per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, durante una mass confrontation, abbandonava l’aera tecnica e protestava nei confronti dell’Arbitro così provocando la reazione dei tesserati avversari e in particolare del SIG. MOSCARITOLO; B) per avere reiterato il comportamento nei confronti del SIG. MOSCARITOLO in quanto, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre abbandonava il terreno di gioco, proferiva frasi minacciose nei confronti dello stesso. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Assistente Arbitrale n. 2, r. IV Ufficiale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 26 DICEMBRE 2024

MOSCARITOLO ANTONIO (AVELLINO) A) per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, durante una mass confrontation, tentava più volte di raggiungere il SIG. FAGGIANO venendo prontamente fermato da un tesserato avversario; B) per avere, reiterato il predetto comportamento in quanto, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre abbandonava il terreno di gioco, proferiva frasi minacciose nei confronti dello stesso. Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 2, r. IV Ufficiale).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE PER SETTE GIORNI ED EURO 500,00 DI AMMENDA

ANTONINI VALERIO (TRAPANI) per avere tenuto una condotta non corretta in quanto faceva acceso negli spogliatoi nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione (C.U. n. 64/DIV del 19.11.2024), in violazione delle disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso; r. proc. fed., r. c.c.).

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
MASTROIANNI FERDINANDO (LATINA)
per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con una gomitata al mento, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere con il pallone non a distanza di gioco e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
VITALE GAETANO (CAVESE)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
PALMIERO LUCA (AVELLINO)
PAGLINO STEFANO (CASERTANA)
BENEDETTI AMEDEO (TRAPANI)

AMMENDA € 500,00
SOLCIA DANIELE (GIUGLIANO)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, subito dopo la segnatura della rete del pareggio da parte della propria squadra, tenuto un comportamento non corretto, in quanto, nell’esultare sotto la Tribuna Centrale, sferrava un calcio su un cartellone pubblicitario danneggiandolo e provocando la reazione dei tesserati avversari. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

Tags: Taranto FC 1927
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