Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 6 e 7 gennaio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
SOCIETA’
AMMENDA € 1.500,00
CATANIA per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%) posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato, al 30° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto consecutivamente per due minuti, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità della condotta posta in essere, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
TARANTO A) per avere i suoi sostenitori (circa l’90%) posizionati nel Settore Curva Sud Ospiti, intonato, al 21° minuto e al 40° minuto del secondo tempo, due cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’aver lanciato, dal 43° minuto al 45° minuto del primo tempo, diciannove petardi di elevata intensità e tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. nell’aver lanciato, al termine del primo del primo tempo con le squadre negli spogliatoi, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze; 3. nell’aver lanciato, al 3° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze; 4. nell’aver lanciato, al 7° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze; 5. nell’aver lanciato, al 9° minuto e al 10° minuto del secondo tempo, tre petardi di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze; 6. nell’aver lanciato, al 21° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze; 7. nell’aver danneggiato le porte dei bagni dei tifosi ospiti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli [ulteriori rispetto ai danneggiamenti sub 7)] e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. documentazione fotografica – obbligo di risarcimento se richiesto).
AMMENDA € 1.000,00
FOGGIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 1° minuto del primo tempo, due fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze; B) per avere, durante tutto il minuto di raccoglimento, la totalità dei suoi sostenitori presenti nella Curva Nord e nella Curva Sud, intonato cori oltraggiosi nei confronti di istituzioni calcistiche. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
CAVESE per avere i suoi sostenitori (circa il 70%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 40° minuto del secondo tempo, un coro minaccioso e oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver divelto sette seggiolini, posti all’interno del Settore Ospiti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., supplemento r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto). FERALPISALO’ per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale al termine della gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale).
PRO PATRIA per avere, circa il 30% dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Popolari Scoperti Locali, intonato, al 10° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche, ripetuto per quattro volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r.proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ESPOSITO ANDREA (TEAM ALTAMURA) per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto protestava veementemente nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (AZ PICERNO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
SOUNAS DIMITRIOS (AVELLINO)
KONATE’ AMARA (CAVESE)
MACCA FEDERICO (JUVENTUS NEXT GEN)
YABRE MOUSTAPHA (MONOPOLI)
NOVELLA MATTIA (POTENZA)














