Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 20 e 21 Gennaio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
SOCIETA’
AMMENDA € 1.200,00
FOGGIA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 6°, al 7° minuto del primo tempo e al 26° minuto del secondo tempo, quattro fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze; 2. al 51° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze; 3. al 57° minuto del secondo tempo, una bottiglietta in plastica sul terreno di gioco, senza conseguenze. B) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (circa l’98%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 15° minuto e al 25° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
CAVESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 20° minuto del primo tempo e al 21° minuto del secondo tempo, due bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato: 1. dieci seggiolini posti nel Settore Distinti Ospiti a loro riservato; 2. parti dei servizi igienici loro riservati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., integrazione r. c.c. – documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
TARANTO A) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (90% circa), posizionati nel Settore Curva Ospiti, intonato: 1. al 70° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per tre volte; 2. al 7° al 45° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti di un tesserato avversario, ripetuto per tre volte. B) per avere i suoi sostenitori, per tutta la durata della gara, esposto uno striscione contenente una frase offensiva nei confronti di un tesserato della squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
AVELLINO per avere due dei suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 GENNAIO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
SCOGNAMIGLIO GENNARO (GIUGLIANO) per avere, al 7° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1 in quanto, usciva dall’area tecnica e si avvicinava a quest’ultimo per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CONTRADA MARIO (GIUGLIANO) per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto dissentiva nei suoi confronti per contestarne l’operato e sferrava un colpo a mano aperta contro la propria panchina. Misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
OYEWALE SULAIMAN (GIUGLIANO) per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, lo colpiva violentemente in pieno volto con il braccio destro disteso e con la mano aperta. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (ivi compreso il tipo di gesto posto in essere) e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, le modalità della condotta tenuta, la zona del corpo dell’avversario attinta e la perpetrazione della condotta a gioco fermo (r. Assistente Arbitrale n. 2).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
FELLA GIUSEPPE (CAVESE)
PIANA LUCA (CAVESE)
CELEGHIN ENRICO (GIUGLIANO)













