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Taranto, mercato: virata netta su Michele Vano

Serie C/C, Giudice Sportivo: la Casertana perde Vano per un turno

Multa di 1000 euro per la Casertana. 800 euro di ammenda per il Latina, 700 per l'Avellino

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 27 e 28 Gennaio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 24, 25, 26 e 27 GENNAIO 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare della quinta giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, ASCOLI, AVELLINO, CARPI, CATANIA, FOGGIA, LATINA, LUCCHESE, L.R. VICENZA, PESCARA, PERUGIA, PIANESE, POTENZA, SORRENTO, SPAL, TEAM ALTAMURA, TERNANA e VIRTUS ENTELLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: – introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA’

AMMENDA € 1.000,00 CASERTANA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 5 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (recidiva, r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 800,00 LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 23° e al 31° minuto de primo tempo, due petardi di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 700,00 AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato: 1. al 5° e al 16° minuto del primo tempo, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. al 15° minuto del primo tempo, un fumogeno, nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)

FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 46° minuto del secondo tempo, due bottigliette di acqua da mezzo litro semipiene sul terreno di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00 ACR MESSINA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 5 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.)

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMENDA € 500,00
CARLI MARCELLO (BENEVENTO) per avere, durante tutta la gara, tenuto un comportamento non corretto prendendo posto sulla panchina principale in luogo della panchina aggiuntiva. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2 C.G.S. valutate le modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (VIII INFR) ED € 500,00 DI AMMENDA

ESEMPIO STEFANO (TURRIS) per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva con i tacchetti sul fianco, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CELIENTO DANIELE (TRAPANI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

ENRICI PATRICK (AVELLINO)
VANO MICHELE (CASERTANA)
GUERINI ALESSIO (CROTONE)
DEMIROVIC ELIAN (GIUGLIANO)
IMPROTA RICCARDO (LATINA)
CASTORANI MANUELE (POTENZA)
FELIPPE NASCIMENTO LUCAS (POTENZA)

Tags: Serie C
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