di Maurizio Mazzarella
Doveva essere il match di ritorno del primo turno di Coppa Italia Puglia di Eccellenza tra Brindisi e Taranto, con l’andata terminata 0-0, ma la sfida di giovedì 25 settembre allo stadio Fanuzzi (ore 15.30) non ha avuto luogo.
La giornata è stata segnata da comunicazioni frammentarie e da un clima di forte incertezza. La società ionica, probabilmente per motivi organizzativi, ha mantenuto un profilo basso nelle comunicazioni ufficiali, alimentando l’attesa e la confusione attorno all’incontro.
Dopo i 45 minuti canonici previsti dal regolamento, il direttore di gara ha constatato l’assenza della formazione rossoblù decretando così l’annullamento della partita. Il Taranto non è partito alla volta di Brindisi per motivi sanitari: un virus intestinale ha infatti colpito circa quindici tra calciatori e membri dello staff tecnico, impedendo di fatto alla squadra di scendere in campo.
In base alle norme federali, la mancata presentazione comporta normalmente la sconfitta a tavolino per 3-0. Tuttavia, la società potrà presentare nelle 24 ore successive un preannuncio di ricorso allegando la documentazione necessaria per invocare la causa di forza maggiore prevista dall’articolo 55 delle NOIF. In tal caso, il risultato resterebbe non omologato fino alla decisione definitiva.
Contattata dalla nostra redazione, la Lega Nazionale Dilettanti ha confermato che la gara risulta tuttora in programma e che al momento non vi è alcuna posizione ufficiale. La parola passa quindi al Giudice Sportivo, che martedì dovrà pronunciarsi: confermare il 3-0 a tavolino in favore del Brindisi oppure disporre il rinvio del ritorno del primo turno di Coppa Italia Puglia.
IL RICORSO AL GIUDICE SPORTIVO:
Ai sensi dell’articolo 67 del Codice di Giustizia Sportiva, un ricorso al Giudice Sportivo di primo grado deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo alla gara sia al Giudice Sportivo sia alla controparte, con il contestuale versamento del contributo previsto.
Le motivazioni vanno poi inviate entro tre giorni dalla disputa della gara tramite PEC all’indirizzo giudicesportivo@pec.it sia al Giudice Sportivo che alla controparte.
È inoltre obbligatorio inviare al Giudice Sportivo la prova della trasmissione del ricorso alla controparte, pena l’inammissibilità del reclamo.
La segreteria del Giudice Sportivo comunicherà infine alle società la data in cui assumerà la pronuncia, lasciando entro due giorni il termine per eventuali ulteriori deduzioni. In attesa del preannuncio di reclamo del Taranto il Giudice sportivo non omologhera’ il risultato della gara.














