La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Puglia ha respinto il reclamo presentato dall’A.S.D. Taurisano 1939 in merito alla gara di Campionato di Eccellenza disputata il 30 agosto 2026 contro l’A.S.D. Canosa Calcio 1948.
Il provvedimento è stato adottato nella riunione del 7 settembre 2026 dalla Corte presieduta dall’avvocato Giuseppe Conte, con la partecipazione dell’avvocato Maria Giulia Coletto, in qualità di relatore, dell’avvocato Michele Antonucci, dell’avvocato Maurizio Scardia, rappresentante AIA, e del segretario Giuseppe Sforza.
La società Taurisano 1939 aveva presentato reclamo contro la decisione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia e pubblicata nel Comunicato Ufficiale numero 33 del 1° settembre 2026.
La Corte, dopo aver esaminato gli atti ufficiali della gara e letto il reclamo presentato dalla società salentina, ha deliberato di rigettare l’istanza del Taurisano 1939, confermando dunque la decisione oggetto di impugnazione.
Oltre al rigetto del reclamo, la Corte ha disposto anche l’addebito della tassa di reclamo sul conto della società istante, secondo quanto previsto dalla normativa federale.
La Segreteria del Comitato Regionale Puglia provvederà ora a comunicare il dispositivo alla società attraverso posta elettronica certificata. La motivazione completa del provvedimento sarà depositata nei termini previsti dall’articolo 78 del Codice di Giustizia Sportiva.
Il provvedimento è stato depositato il 7 settembre 2026 e successivamente pubblicato a Bari e affisso all’albo del Comitato Regionale Puglia.














