Si chiude con un provvedimento minimo il caso disciplinare legato al post gara tra Bisceglie e S.S. Taranto 2025, disputata il 5 febbraio 2026 in Coppa Italia Eccellenza e terminata 1-0. La FIGC ha ufficializzato l’accordo raggiunto tra le parti, definendo le sanzioni senza ulteriori sviluppi procedurali.
L’episodio contestato riguarda l’allenatore UEFA A Giuseppe Di Meo, all’epoca dei fatti tesserato per la S.S.D. Bisceglie A R.L., che al termine della partita, davanti alle telecamere dell’emittente Antenna Sud in diretta, avrebbe compiuto un gesto ritenuto offensivo con entrambe le mani.
La Procura Federale ha contestato la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione al Regolamento del Settore Tecnico FIGC, oltre alla responsabilità oggettiva della società.
Il procedimento si è concluso tramite richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 CGS, con il consenso delle parti e l’ok della Procura Federale. Il Presidente Federale non ha formulato osservazioni sull’intesa raggiunta.
La decisione finale prevede una sola giornata di squalifica per Di Meo e un’ammenda per il club.
Di seguito il dispositivo ufficiale integrale:
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O
COMUNICATO UFFICIALE N. 514/AA
− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 788 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe DI MEO, e della società S.S.D. BISCEGLIE A R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
Giuseppe DI MEO, allenatore Uefa A, all’epoca dei fatti tesserato per la società S.S.D. Bisceglie A R.L., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per essersi lo stesso, al termine della gara Bisceglie A R.L. – S.S. Taranto 2025, disputata il 5.2.2026 e valevole per la Coppa Italia Eccellenza Girone C del Comitato Regionale Puglia della L.N.D., terminata con la vittoria della squadra ospitante per 1-0, mostrato festante davanti alle telecamere dell’emittente televisiva Antenna Sud, che trasmetteva in diretta l’evento sportivo, facendo il gesto del dito medio con entrambe le proprie mani;
S.S.D. BISCEGLIE A R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Giuseppe Di Meo;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Giuseppe DI MEO,
Società S.S.D. BISCEGLIE A R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Carmine FRANCO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Giuseppe DI MEO,
€ 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società S.S.D. BISCEGLIE A R.L.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083
(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
PUBBLICATO IN ROMA IL 13 MAGGIO 2026
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina














