GARE DEL 22 e 23 DICEMBRE 2023
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 27 Dicembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
SOCIETA’
AMMENDA € 1.500,00
CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva e nel Settore Tribuna Centrale, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1. durante la gara, sette petardi di lieve entità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al termine della gara, mentre la Quaterna Arbitrale rientrava negli spogliatoi, un accendino di colore blu in direzione dell’Assistente Arbitrale n. 1 e dell’Arbitro, senza colpirli.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, in particolare il pericolo del lancio perpetrato in danno dei componenti la squadra arbitrale, rilevato che, nonostante la evidenziata pericolosità, non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
PICERNO per avere alcuni suoi sostenitori (circa tre), posizionati all’interno del Settore Distinti, al 49° minuto del secondo tempo in occasione della rete segnata dalla squadra avversaria, indirizzato alcuni sputi e il contenuto di mezza bottiglietta d’acqua verso i componenti della panchina aggiuntiva della squadra avversaria attingendo alcuni di essi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere e le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 800,00
CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’avere fatto esplodere, al 30°, al 35° minuto della gara e durante l’intervallo, tre petardi nel proprio Settore, senza conseguenze;
2. nell’avere lanciato, al 75° minuto della gara, un petardo nel recinto di gioco, senza creare danni.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
TARANTO
A) per avere la maggioranza dei suoi sostenitori (80%) posizionati nel Settore Curva Nord, al 27° e al 28° minuto del primo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuti per tre volte;
B) per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di un minuto e trenta secondi a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13 comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 100,00
AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato un seggiolino nel Settore loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 FEBBRARIO 2024
VRENNA GIOVANNI (CROTONE)
per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto e irriguardoso, che si è concretizzato in un contatto fisico, nei confronti della quaterna arbitrale in quanto, accedeva negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale, nonostante non fosse inserito in distinta, si avvicinava con fare minaccioso al IV Ufficiale puntando il dito nella sua direzione e proferendo al suo indirizzo frasi irrispettose; teneva la medesima condotta nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1 e si avvicinava all’Arbitro toccandogli il mento con le dita della mano destra e pronunciando frasi irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 36, comma 2, lett. b), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e il ruolo societario apicale ricoperto dall’autore della condotta (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 1, r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c.).
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
MARINACCIO RAFFAELE (BENEVENTO)
per avere, al 22° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36 comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
OPERATORI SANITARI NON ESPULSI
AMMENDA € 500,00
AURINO MARIO (JUVE STABIA)
per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei sostenitori avversari, rivolgendo al loro indirizzo gesti provocatori, così determinando la reazione degli stessi.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta. (panchina aggiuntiva, r. proc. fed.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
KARIC NERMIN (BENEVENTO)
TALIA ANGELO (BENEVENTO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TUMMINELLO MARCO (CROTONE)
per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto e irriguardoso nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, dapprima con un pugno provocava la rottura del pannello in plexiglass che separa l’ingresso dagli spogliatoi arbitrali e poi pronunciava frasi irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
CIONEK THIAGO RANGEL (AVELLINO)
ROMEO FEDERICO (JUVE STABIA)
VITALI PABLO (PICERNO)
CIANCI PIETRO (TARANTO)
ESEMPIO STEFANO (TURRIS)
MACCA FEDERICO (VIRTUS FRANCAVILLA)
RISOLO ANDREA (VIRTUS FRANCAVILLA)













