DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 12 Settembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DELL’11 E 12 SETTEMBRE 2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata di andata del campionato i sostenitori della Società TARANTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di
cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA
€ 1.500,00 TARANTO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in curva nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, a gara finita, al rientro negli spogliatoi dei calciatori ospiti, lanciato tre bottigliette d’acqua con tappo semipiene, in direzione dei calciatori suddetti, senza colpire alcuno.
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nella curva nord, intonato:
1 – all’inizio della gara ed al 90° minuto circa, cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti della tifoseria ospite;
2 – cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine all’11° minuto circa del primo tempo, per tre volte;
3 – cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine al 12° minuto circa del primo tempo, per tre volte, ed al 14° minuto circa del secondo tempo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione attenuata in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la Società ha adottato i modelli organizzativi previsti dall’art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 500 CATANZARO per avere i suoi sostenitori, posizionati nella curva sud ospiti, intonato, al 18° ed al 90° minuto circa, cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti della tifoseria ospite.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 200 GIUGLIANO per avere i suoi sostenitori posizionati nel settore curva loro riservato, nel secondo tempo di gioco, tra il minuto 43° e il minuto 45°, intonato per due volte e per circa 40 secondi in ciascuna di dette occasioni, cori oltraggiosi nei confronti di
Istituzioni Calcistiche.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.proc. fed., r.c.c.).
€ 200 ACR MESSINA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato due seggiolini posizionati nel settore loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento se
richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2022
FERNANDEZ FARINA MARIANO ANTONIO (VITERBESE)
per aver, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e minacciosa nei confronti dell’arbitro, in particolare: dopo essere stato espulso, protestando platealmente nei confronti di una decisione arbitrale; alla notifica del provvedimento di espulsione, entrando sul terreno di gioco, avvicinandosi all’arbitro con fare minaccioso e aggressivo e costringendolo ad indietreggiare per
evitare lo scontro fisico; al termine della gara, nello spazio antistante gli spogliatoi, continuando a manifestare il proprio dissenso verso la squadra arbitrale e urlando ripetutamente ad alta voce.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere (r.proc. fed., r.c.c.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 16 SETTEMBRE 2022 ED € 500 DI AMMENDA
LUPI LUCA (VITERBESE)
per aver, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto si alzava dalla panchina e si avvicinava all’assistente arbitrale per dissentire nei confronti di una sua decisione arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PIROLI DANILO (MONTEROSI TUSCIA)
per aver, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
TONUCCI DENIS (JUVE STABIA)
CARISSONI LORENZO (LATINA)
RIGGIO CRISTIAN (VITERBESE)














