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Serie C/C, Giudice Sportivo: multa di 400 Euro nei confronti del Taranto

Foto Taranto FC 1927 - Walter Nobile

Serie C/C, Giudice Sportivo: multa di 400 Euro nei confronti del Taranto

"Per avere i suoi sostenitori, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine"

GARA BRINDISI- CROTONE DEL 3 DICEMBRE 2023

Il Giudice Sportivo,
rilevato che dai referti acquisiti agli atti (referto arbitrale, supplemento referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica) risulta che i sostenitori della Società Brindisi, posizionati nel Settore Curva Sud, hanno lanciato:
1. al 66° minuto circa del secondo tempo, una dozzina di fumogeni sul terreno di gioco determinando, con tale condotta, la bruciatura del manto erboso e la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa quattro minuti per consentire ai Vigili del Fuoco la rimozione degli stessi;
2. al 69° minuto circa della gara, un fumogeno sul terreno di gioco determinando, con tale condotta, un ulteriore ritardo nella ripresa del gioco per consentire ai Vigili del Fuoco la rimozione dello stesso;
3. al 90° minuto della gara, due fumogeni e una bottiglietta d’acqua semipiena, senza conseguenze. Ritenuto che i fatti sopra indicati sono contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e integrano atti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica e che gli stessi sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno provocato la sospensione della gara
per un tempo complessivo di circa cinque minuti, hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati, degli addetti ai servizi ed hanno provocato danni al manto erboso.
Considerate le precedenti condotte tenute dai sostenitori del Brindisi, in generale, e, in particolare, di quelli che occupano la Curva Sud, di natura analoga a quella oggetto della presente decisione (cfr. C.U. 71/DIV del 2.11.2023 e C.U. n. 93/DIV del 27.11.2023).
Ritenuto che la reiterazione di condotte della medesima natura, di particolare gravità e pericolosità rappresenti un importante elemento di valutazione in ordine alla dosimetria e all’adeguatezza della sanzione;
Visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
– ritenuto che, nella graduazione delle sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 26 e 8 C.G.S sia equo irrogare la sanzione di un’ammenda e dell’obbligo di disputare la gara con uno o più Settori privi di spettatori;
P.Q.M.
– delibera di sanzionare la Società BRINDISI con l’obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Sud, privo di spettatori e con l’irrogazione di EURO 1000,00 di AMMENDA.
Si precisa che la gara casalinga da disputare con il Settore Curva Sud priva di spettatori inflitta alla Società Brindisi, dovrà essere scontata in Campionato con decorrenza dalla seconda giornata casalinga di Campionato successiva alla data di pubblicazione della presente decisione al fine di consentire l’attuazione delle necessarie misure organizzative (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n.1, r. Assistente Arbitrale n.2, r. IV Ufficiale, r. proc. fed, r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

SOCIETA’

AMMENDA € 1000,00

TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, posizionati nel Settore Ospiti, consistiti nell’avere lanciato:
1. all’inizio della gara, un bengala, nel recinto di gioco provocando la bruciatura del telone posto a copertura dei LED pubblicitari posizionati a bordo campo;
2. all’inizio della gara, cinque petardi nel recinto di gioco di cui uno provocava il danneggiamento della manichetta dell’acqua dell’impianto antiincendio prontamente sostituito da parte degli addetti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 600,00

CATANIA
A) per avere i suoi sostenitori (80%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 1° minuto del primo tempo, ripetuto per due volte, e i suoi sostenitori (80%), posizionati nel Settore Curva Sud, al 6° minuto del primo tempo, Intonato un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 45° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena,
senza conseguenze;
C) per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi al termine della gara.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

AMMENDA € 500,00

AVELLINO per fatti per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, all’inizio della gara e al 5° minuto del primo tempo, due petardi di lieve entità nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex. art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, al 34° e 43° minuto della gara, due petardi di elevata potenza nel proprio Settore, senza creare danni.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la società disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LAMBERTINI VINCENZO (AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al termine del primo tempo, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, in quanto, a seguito di un diverbio tra due calciatori avversari, strattonava per la maglia un calciatore avversario e proferiva nei suoi confronti parole offensive, venendo allontanato dai propri Dirigenti.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

ALLEGRINI GIACINTO (AUDACE CERIGNOLA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

POLITO VINCENZO (ACR MESSINA)
CAPPELLETTI DANIEL (BRINDISI)
PISCOPO KEVIN (JUVE STABIA)
ARTISTICO GABRIELE (VIRTUS FRANCAVILLA)

GARA CASERTANA – FOGGIA DEL 4 DICEMBRE 2023

Il Giudice Sportivo, con riferimento alla gara in oggetto, si riserva ogni provvedimento in ordine ai comportamenti tenuti dai tifosi di entrambe le squadre.

SOCIETA’

AMMENDA € 1.000,00

POTENZA per avere causato ritardo sia dell’inizio della gara di 4 minuti, che della ripresa di altri 3 minuti a causa di fori nella rete della porta riscontrati prima dell’inizio della gara e prima dell’inizio del secondo tempo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

TARANTO per avere i suoi sostenitori, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CATURANO SALVATORE (POTENZA)
per aver tenuto un comportamento, sia gestuale che verbale, offensivo nei confronti dell’Arbitro.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 2 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

RICCARDI DAVIDE (FOGGIA)
CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

CARILLO LUIGI (FOGGIA)
CITTADINO ANDREA (LATINA)
DI LIVIO LORENZO (LATINA)
DE FRANCESCO ALBERTO (SORRENTO)

Tags: Serie C
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