AMMENDA € 1.200,00
BRINDISI
A) per avere i propri sostenitori lanciato, al 48° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco causando danni al manto erboso sintetico e una breve sospensione della gara per consentire ai Vigili del Fuoco la rimozione dello stesso;
B) per avere propri sostenitori danneggiato due pannelli zincati facenti parte della Tribunale a loro riservata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 1.000,00
JUVE STABIA per avere propri sostenitori divelto quarantaquattro seggiolini posizionati nel Settore loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione
fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 200,00
AUDACE CERIGNOLA per avere i suoi sostenitori intonato, al 45° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine ripetuto più volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
BIZZOTTO NICOLA (BRINDISI)
DI DIO FLAVIO (GIUGLIANO)















