IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Antonino Piro – Presidente
Divinangelo D’Alesio – Componente
Carmine Fabio La Torre – Componente
Marina Vajana – Componente
Enrico Vitali – Componente (Relatore)
ha pronunciato, decidendo nella Camera di consiglio del 9 giugno 2022, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC C del sig. Jevrem Kosnic (calciatore n. 28.4.1993 – matr. FIGC 5.905.644) contro la società Taranto FC 1927 Srl (matr. FIGC 936114), avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND pubblicata sul C.U. n. 109/1 del 30.9.2021 – (Fascicolo trasmesso dal Collegio di Garanzia dello Sport al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche afferente al reclamo pr. 33/TFN-SVE della Stagione Sportiva 2021-2022, a seguito della decisione n. 12/2022 del 30.3.2022 resa dalla Quarta Sezione del Collegio di Garanzia), il seguente
DISPOSITIVO
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando all’esito della Camera di consiglio, accoglie il reclamo del calciatore Jevrem Kosnic e annulla l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND del 30 settembre 2021.
Dichiara la Taranto FC 1927 Srl tenuta a corrispondere al calciatore Jevrem Kosnic l’importo complessivo di euro 13.300,00 (tredicimilatrecento/00).
Condanna la società Taranto FC 1927 Srl al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Jevrem Kosnic che liquida nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 9 giugno 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE
Enrico Vitali
IL PRESIDENTE
Antonino Piro
Depositato in data 9 giugno 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia













